Fisco e contabilità

La lite sulla rendita non frena l’avviso Imu

Il Comune ha il potere di emettere l’avviso di accertamento Imu in pendenza della controversia sulla rendita catastale, poiché la rendita definitivamente accertata dal giudice avrà effetti retroattivi. Infatti, in caso di procedimenti simultanei da un lato contro la rendita catastale e dall’altro ai fini Imu, quest’ultimo deve essere sospeso, in attesa della definizione del primo. Così ha affermato la Ctp di Ravenna con la sentenza 293/1/2018 (presidente Gilotta e relatore Riverso), depositata lo scorso 7 novembre, richiamando i precedenti di Cassazione sul punto.

La vicenda
Nel caso deciso dai giudici romagnoli, peraltro, la sospensione del procedimento non è stata disposta poiché il ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento Imu unicamente sulla base del presunto difetto di potere del Comune.
L’Imu, come l’Ici, è un tributo strettamente correlato con le risultanze catastali. Come previsto dall’articolo 13, comma 4, Dl 201/2011, la base imponibile per i fabbricati si determina utilizzando la rendita iscritta in Catasto al primo gennaio di ciascun anno. Da tale constatazione, la Cassazione ha desunto il principio di diritto secondo il quale il rapporto relativo all’imposta comunale è collegato da una relazione di pregiudizialità-dipendenza con le risultanze catastali (Sezioni unite 18565/2009).
Ne consegue che, nelle controversie afferenti al tributo, di regola non è dato mettere in discussione il sottostante rapporto catastale, che costituisce un dato presupposto dal quale il giudice non può prescindere. Se il contribuente vuole che l’Imu sia applicata sulla base di una diversa configurazione catastale dell’immobile, allora deve preliminarmente ottenere la modifica della rendita da parte dell’agenzia delle Entrate.

La decisione
La stessa Corte (25678/2008), inoltre, ha affermato che in presenza di liti contestuali, ma separate, afferenti da un lato la rendita catastale e dall’altro l’Imu, quest’ultima deve essere sospesa in attesa della definizione della prima. È stato, infine, stabilito che la rendita finale accertata dal giudice produce effetti retroattivi, tanto che l’Imu dovrà essere applicata, sin dall’origine, sulla base della misura decisa giudizialmente (Cassazione 11094/2008).
Nel caso risolto dalla Ctp di Ravenna, peraltro, il ricorrente si era limitato a eccepire la carenza di potere del Comune a emettere l’avviso di accertamento, in pendenza di una lite sulla rendita. Nulla era stato rilevato in merito alla presunta erroneità della rendita utilizzata dall'ente locale. Per questo motivo, il giudice, dopo una corretta ricognizione dei termini della questione, ha rigettato il ricorso, senza provvedere alla sospensione del procedimento.
Sul punto, va peraltro ricordato che con la riforma del contenzioso (Dlgs 156/2015) anche le sentenze sulle controversie catastali sono immediatamente esecutive. Ne consegue che, ad esempio, qualora il contribuente ottenga la rettifica della rendita impugnata dal giudice di primo grado, potrà pretenderne l’immediata trascrizione senza dover attendere la conclusione del relativo procedimento giudiziale. Pertanto, in tal caso l’Imu dovrà essere applicata, almeno temporaneamente, sulla base della nuova rendita, con complicazioni anche operative di non poco conto.

La sentenza della Ctp di Ravenna n. 293/1/2018

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