Fisco e contabilità

La nuova disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

di Marco Castellani - Rubrica a cura di Ancrel

La nuova regolamentazione del fondo pluriennale vincolato (Fpv) per i lavori pubblici prevista dai commi 532 e 533, articolo 1, della legge di bilancio in corso di approvazione, che modificano l'articolo 56, comma 4, del Dlgs 118/2011 e l'articolo 183, comma 3, del Tuel, rinviano a un decreto Mef-Interno su proposta di Arconet da emanarsi entro il 30 aprile 2019. In vista del prossimo riaccertamento ordinario propedeutico al rendiconto 2018, quindi, Regioni ed enti locali dovranno attenersi alle attuali regole fissate dal punto 5.4 del principio contabile 4/2 a meno di una repentina approvazione del decreto.

Modifica necessaria
La modifica è necessaria stante la nuova regolamentazione dei livelli di progettazione del Dlgs 50/2016, mentre le attuali disposizioni fanno ancora riferimento al vecchio codice dei contratti. In questo modo si avranno finalmente regole certe per costituire il fondo, poiché al di là di quanto attualmente previsto dal principio 4/2 si è assistito a una disciplina ex post stabilita nelle ultime due leggi di bilancio (articolo 1, comma 880, della legge 205/2017 e comma 467 della Legge 232/2016).
Vero è che il contestuale venir meno del pareggio di bilancio rende la confluenza di risorse destinate a finanziare investimenti nel risultato di amministrazione meno problematica rispetto al passato, quando i revisori erano chiamati a verificare eventuali comportamenti elusivi ai fini del pareggio di bilancio.
A oggi, in deroga al principio generale dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, il fondo per l’intero quadro economico dell’opera pubblica può essere costituito solo se, in alternativa:
a) si è in presenza di impegni assunti per alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione;
b) si è attivata la procedura di affidamento (pubblicazione della gara entro l'esercizio).

Il Dm 29 agosto 2018
Le nuove regole erano state inserite, poi stralciate, nel DM 29 agosto 2018 (IX° aggiornamento). Proviamo a riassumerle. Le entrate realizzate che finanziano opere di importo pari o superiore a 40mila euro inserite nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici danno luogo a fondo pluriennale vincolato quando si verifica almeno una di queste condizioni:
a) si è in presenza di impegni assunti, anche parzialmente, per alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione, quali:
• acquisizione di terreni
• espropri e occupazioni di urgenza
• bonifica aree
• abbattimento delle strutture preesistenti
• viabilità riguardante l’accesso al cantiere
• allacciamento ai pubblici servizi
• analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
b) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.
Nel caso in cui queste siano effettivamente le modifiche apportate al principio 4/2 si avrà: da un lato una maggiore definizione del tipo di spese del quadro economico dell'opera, escluse quelle di mera progettazione, che consentono la costituzione del fondo; dall'altro uno spostamento del timing di costituzione dello stesso dall'avvio dell'affidamento dell'opera a quello dell'affidamento della progettazione successiva al livello minimo.
In quest'ultima circostanza, in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fpv si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale dev’essere ridotto di pari importo.

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