Fisco e contabilità

Mobilità, investimenti, servizi indispensabili e legali: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

PROCEDURA DI MOBILITÀ
Il passaggio di personale tra amministrazioni, previsto dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001, non può certamente rappresentare un modo per modificare, eludere o far venir meno i requisiti di accesso al pubblico impiego, trattandosi di una mera procedura di trasferimento di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, la cui natura pubblicistica del rapporto d'impiego si è instaurata all'inizio. Pertanto, il successivo passaggio in altra amministrazione è ammissibile solo per i dipendenti che sono stati originariamente assunti mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. Deve ritenersi consolidato l'orientamento secondo il quale il rapporto di pubblico impiego dipende, nel suo momento genetico, dall'espletamento di un pubblico concorso, come prescritto dall'articolo 97 della Costituzione, quale garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione. Del resto, proprio la sezione delle autonomie, con apposita deliberazione (n. 4/2016), con riferimento alle problematiche riguardanti il riassorbimento del personale delle Ipab, ha affermato l'inderogabilità del «…principio sancito dall'art. 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un concorso pubblico…».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 157/2018

INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO
L'articolo 3, comma 18 della legge 250/2003 ha definito la nozione di investimento stabilendo le fattispecie che ai fini dell'articolo 119 della Costituzione vi rientrano. La norma è stata fatta oggetto di interpretazione da parte delle sezioni regionali di controllo, che hanno affrontato il problema dell'estensione oggettiva in rapporto al tema del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e della loro finanziabilità con mutuo. Le sezioni riunite hanno chiarito che questa elencazione ha carattere tassativo considerando «tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall'ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare; un aumento della “ricchezza” dell'ente stesso, che si ripercuote non solo sull'esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell'indebitamento». La consolidata giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo della Corte di conti ha evidenziato che la ragione per cui correttamente la Cassa depositi e prestiti esclude dalle spese finanziabili quelle di natura risarcitoria è riconducibile alla circostanza che possono qualificarsi di investimento tutte e solo le spese che concorrono «fisiologicamente» a determinare il costo dell'opera, e non anche quelle che «patologicamente» si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall'amministrazione, da cui scaturisca l'obbligo di risarcimento del danno.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 156/2018

UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES E SERVIZI INDISPENSABILI
I servizi comunali relativi al ciclo delle acque e al ciclo dei rifiuti affidati all'esercizio delle Unités des Communes valdôtaines, in base alla legge regionale, sono corrispondenti, rispettivamente, ai servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione, e ai servizi connessi alla nettezza urbana, definiti indispensabili dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 28 maggio 1993 e costituiscono, per le predette Unités, i servizi locali esclusi dall'esecuzione forzata come previsto dall'articolo 159 del Dlgs 267/2000.
S
EZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA VALLE D'AOSTA - PARERE N. 20/2018

SERVIZI LEGALI
A decorrere dall'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime previsto dall'articolo 17 (recante «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi»), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. In ogni caso, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità. L'applicazione al singolo patrocinio della disciplina dei principi summenzionati, conferma l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - DELIBERAZIONE N. 144/2018

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