Fisco e contabilità

Immobilizzazioni immateriali, un mix di principi e norme da rivedere?

di Bruno Piccolotti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Il principio contabile allegato 4.3 al Dlgs 118/2011 cato, dà indicazioni per la contabilità patrimoniale degli enti e ha valenza esclusivamente conoscitiva e di affiancamento alla contabilità finanziaria, ma comunque da utilizzare con cura e precisione così come puntuale dev’essere il controllo dell’organo di revisione anche per questo comparto.
Pur premettendo che la spinta verso questo tipo di contabilità anche per gli enti pubblici (come avviene in gran parte dei Paesi europei) pare stentare a decollare è utile proporre analisi e approfondimenti a questo principio contabile applicato, soffermandoci in particolare sulle immobilizzazioni immateriali (paragafo 6.1.1).

Il paragafo 6.1.1
Il paragrafo esordisce con modalità molto semplificate elencando una serie di poste ricomprese tra le immobilizzazioni immateriali (costi capitalizzati) e rimandando al documento OIC 24 per «l’iscrizione e la valutazione», mentre per ammortamento e svalutazione per perdite durevoli di valore, i criteri vengono dettati dal principio stesso.
Si tratta di:
• costi d'impianto e di ampliamento;
• costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;
• immobilizzazioni in corso e acconti;
• altre immobilizzazioni immateriali;
• migliorie e spese incrementative su beni di terzi;
• usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso;
• oneri accessori su finanziamenti;
• costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato;
Per i costi capitalizzati il principio stabilisce poi la durata massima dell’ammortamento che deve essere quella indicata nell’articolo 2426 (n.5) del codice civile, fatta eccezione per le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi per le quali vengono indicati alcuni aspetti e casi specifici.
Occorre quindi avere ben presenti entrambi i documenti e le norme del codice civile, anch’esse richiamate, per iscrivere e valutare le voci indicate e avere ben presente che la tipologia e la definizione di molte delle voci che stiamo esaminando sono riferite a quelle contenute nell'OIC24 prima delle modifiche intervenute in seguito al Dlgs139/2015.
Esaminando le tipologie elencate, ai fini dell’iscrizione delle voci i costi di impianto e ampliamento sono ampiamente trattati nel documento Oic 24 (paragrafi 41-45), così come i costi di sviluppo di base (paragrafi 46-49), mentre le spese disviluppo e di pubblicità non sono richiamate dal documento Oic 24 e non possono quindi essere ricomprese tra le immobilizzazioni immateriali.
Per le immobilizzazioni in corso e acconti occorre fare riferimento al paragrafo 59 del documento Oic 24, mentre migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso e i costi per il software applicativo prodotto per uso interno non tutelato trovano i loro riferimenti nel paragrafo 31 del documento Oic 24 che è dedicato alle altre immobilizzazioni materiali.
Gli oneri accessori su finanziamenti non sono più trattati dall’Oic 24 dopo le modifiche apportate dal Dlgs 139/2015. Per tutte le voci trattate (quelle che rimangono nella versione

corrente dell'OIC24) i criteri di valutazione da utilizzare sono

quelli riportati nei paragrafi da 36 a 39 del documento OIC.

L’ammortamento
Il principio applicato segue l’indicazione del codice civile (articolo 2426, comma 5) prevedendo un ammortamento quinquennale solo per i costi d’impianto e ampliamento, mentre la formulazione del principio pare estenderlo a tutti i costi capitalizzati esaminati. Sarà utile ricordare che il comma 5 specifica anche che questi costi possono essere iscritti solo con il consenso del Collegio sindacale e che per la parte ammortizzata di tali costi dev’essere vincolato un pari importo di utile che non può essere distribuito se non nella misura della quota di costo ammortizzata.
Questa parte non pare essere richiamata dal principio.
Solo a fini comparativi richiamiamo i criteri di ammortamento indicati dal documento Oic 24, che confermano l'indicazione codicistica (5 anni) per i costi di impianto e di ampliamento, mentre per quelli di sviluppo il criterio principe è la vita utile e solo ove non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, si ammortizzano in 5 anni (l’Oic 24 conferma il vincolo sulle riserve per la parte non ammortizzata) (paragrafo 65).
L’ammortamento del diritto di usufrutto di azioni segue la durata del diritto stesso (paragrafo 73), mentre quello per il software non tutelato è definito nel prevedibile periodo di utilizzo (paragrafo 74).
In linea con il documento Oic 24 le modalità per ammortizzare i costi per migliorie su beni di terzi (paragrafo 76).
Un aggiornamento di questa prima parte del principio sarebbe utile.

(*) Vice presidente della sezione Toscana e Liguria dell’Ancrel

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