Fisco e contabilità

Compensi, controlli, pareri obbligatori: dai dottori commercialisti i nuovi principi in consultazione per i revisori

di Vincenzo Giannotti

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato, per eventuali osservazioni da inviare entro il 18 gennaio prossimo, dodici documenti riguardanti i «Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali». Principi che rappresentano un vero e proprio vademecum di tutte le attività e le operazioni che i revisori sono chiamati a svolgere negli enti locali.

Il problema dei compensi
Nel primo documento sulla composizione e funzionamento dell'organo di revisione, particolare importanza è data al valore dei compensi del collegio di revisione: se il valore massimo è stabilito dal Dm 20 maggio 2005, altrettanto non può dirsi per quello minimo. La situazione ha creato precedenti particolarmente restrittivi da parte dei giudici contabili, tanto che già nell'adunanza del 13 luglio 2017, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali ha fornito un atto di orientamento al consiglio comunale al fine di non svilire la responsabilità e i compiti di questo importante organo di revisione, suggerendo di non scendere nella fissazione del compenso al di fuori della fascia immediatamente inferiore della classe demografica di appartenenza. Ricorda, infatti, il Consiglio nazionale come l'attuale legislazione da un lato ha rinforzato, con il nuovo sistema di nomina per sorteggio, l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo di revisione, mentre dall'altro lato ha ampliato le competenze e le responsabilità. Si ricorda come la responsabilità dell'incarico sia personale e che, un eventuale ricorso a figure esterne di supporto, non può determinare sostituzioni di fatto che si ritengono inopportune e in sostanziale contrasto con la legge.

I pareri obbligatori
Tra le funzioni proprie dell'organo di revisione ci sono quelle relative al rilascio dei pareri individuati dal Consiglio nazionale in sette tipologie: dai piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria al bilancio di previsione, alle variazioni e salvaguardia degli equilibri, alle modalità di gestione dei servizi, alla costituzione o partecipazione a organismi esterni e rapporti con essi; in presenza di ricorso all'indebitamento; sui debiti fuori bilancio e transazioni; sull'utilizzo di strumenti di finanza innovativa; sui regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali. Questi i pareri, viene precisato, sono resi dell'organo di revisione nella sua funzione tipica di collaborazione con il consiglio dell'ente locale, le cui competenze sono ribadite dall'articolo 42, comma 2 del Tuel, dalla lettera b) dell'articolo 239 del Tuel, dalla delibera n. 345/2013 della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte e dalla sezione regionale della Corte dei conti della Liguria n. 4/2014. Avuto riguardo alle transazioni, il Consiglio Nazionale ha evidenziato come il parere debba essere reso esclusivamente qualora la competenza sia intestata al consiglio comunale, mentre le transazioni sottoscritte dai dirigenti e approvate dalla giunta comunale rientrano nelle più ampie funzioni di controllo dell'organo di revisione.
Oltre ai pareri obbligatori la legge di volta in volta è intervenuta con l'obbligo di espressione di ulteriori pareri da parte dell'organo di revisione: si pensi, ad esempio, al riaccertamento straordinario dei residui, al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, alle variazioni di bilancio in esercizio provvisorio per l'utilizzo dell'avanzo vincolato, al miglioramento su beni di terzi.

Controlli
Il vademecum, tuttavia, si sofferma in modo approfondito sulle attività di controllo tanto da sottoporre a consultazione dieci documenti operativi che spaziano dagli atti di programmazione e al bilancio, dal conto consuntivo al bilancio consolidato, dagli organismi partecipati alla contabilità economico patrimoniale , dai vincoli assunzionali alle spese del personale, dalle verifiche di cassa agli agenti contabili.

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