Fisco e contabilità

Stabilizzazione, incentivi e società a controllo pubblico: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Il personale utilizzato dall'ente nell'ambito della macro categoria dei lavori socialmente utili può beneficiare delle procedure di stabilizzazione nei termini e nei limiti codificati dalla normativa. Il tutto fermo restando il rispetto dei presupposti e dei vincoli di legge e finanziari in materia di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le deroghe espressamente codificate dalla normativa nazionale, tempo per tempo, vigente e nei limiti in cui le stesse risultino conformi ai principi costituzionali in materia.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE N. 42/2018

DETERMINAZIONE FONDO PER INCENTIVI TECNICI
Il fondo per gli incentivi tecnici deve essere calcolato facendo riferimento all'importo dello stanziamento di bilancio per ciascun lavoro, servizio o fornitura, nel limite massimo del 2 percento dei predetti stanziamenti. Difatti, il comma 2 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 fa riferimento a un parametro oggettivo e ben individuato in base al quale calcolare l'ammontare delle risorse incentivanti: questo parametro è rappresentato dallo stanziamento di bilancio, ossia dall'importo dell'appalto posto a base d'asta, non essendo stabilita alcuna distinzione o limitazione ulteriore sulle quali eventualmente parametrare l'incentivo. Il dettato dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Dlgs 50/2016 (che dispone che i costi della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso) ha una diversa finalità, rappresentata dalla necessità di tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che sono coinvolti nell'appalto. Sicurezza che non può essere oggetto di «trattativa» al fine di risultare vincitori dell'appalto, in quanto costi oggettivi ed «essenziali» e, pertanto, non oggetto di ribasso.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 140/2018

DETERMINAZIONE FONDO PER INCENTIVI TECNICI
Secondo l'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017, nel rispetto del piano triennale relativo alla programmazione del fabbisogno di personale il Comune potrà, per il triennio 2018-2020, attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 20 percento, rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale, mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria e in base ai fabbisogni programmati. In altri termini, il numero dei posti da ripartire fra procedura di verticalizzazioni e accesso esterno va inteso pro capite e non per valore finanziario, anche successivamente alla predisposizione, col decreto dell'8 maggio 2018, delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 140/2018

FONDO STRAORDINARIO E FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO
Il nuovo Ccnl 22 maggio 2018 all'articolo 67, richiamando il disposto contrattuale previgente, indica che la riduzione stabile del fondo straordinari può integrare la parte stabile del fondo risorse decentrate (articolo 67 comma 2), mentre i risparmi annuali (articolo 67 comma 3) vanno invece a integrare una tantum la parte variabile. Non è invece possibile il percorso inverso, posto che l'entità degli straordinari non può essere incrementata in alcun modo, se non nei limiti e alle condizioni previste da specifiche disposizioni normative. In questo senso è dunque chiarissima la distinzione tra i due fondi che sono soggetti a vincoli diversi e non sono in alcun modo sovrapponibili. Come evidenziato dalla Sezione, anche il fondo per gli straordinari viene assoggettato ai vincoli di finanza pubblica in quanto principio generale, ma applicando le norme di contenimento e i vincoli previsti dall'articolo 14 comma 5 del Ccnl 1 aprile 1999, confermate attualmente dall'articolo 67 del nuovo Ccnl.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 356/2018

SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO
Le società nelle quali una o più amministrazioni pubbliche dispongono dei voti o dei poteri in base all'articolo 2, lettera b) e m), Dlgs 175/2016 e all'articolo 2359 n. 1), 2) e 3) del codice civile. devono essere coerentemente considerate «società a controllo pubblico». Queste considerazioni valgono a fortiori per le società in house, nelle quali in base all'articolo 2, comma 1, lettera o), Dlgs 175/2016, una o più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo analogo congiunto, con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del Dlgs 50/2016. In linea anche con la ratio della riforma volta a razionalizzare e ridurre la spesa pubblica, nonché a potenziare il controllo svolto dalle pubbliche amministrazioni sulle società. Le società in house a controllo congiunto dovranno, pertanto, rispettare le norme, statali e provinciali, che prevedono limiti e oneri a carico delle «società a controllo pubblico», nonché quelle ulteriori e più specifiche previste per le società in house medesime.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL TRENTINO ALTO ADIGE - PARERE N. 8/2018

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