Fisco e contabilità

Impegni di fine anno: tutte le regole per non sbagliare

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Oggi chiude l'esercizio finanziario e la gestione contabile entra in una fase critica in quanto le regole della competenza potenziata impongono una maggiore attenzione al momento in cui nasce e diventa esigibile l'obbligazione, per evitare che le risorse confluiscano in avanzo di amministrazione. Le regole che governano gli impegni di spesa sono diverse per la parte corrente e la parte capitale.

Impegni di spesa corrente non vincolati
L'assunzione e l'imputazione degli impegni di parte corrente, soprattutto se interviene nell'ultima parte dell'esercizio, deve essere attentamente valutata in relazione alla scadenza dell'obbligazione. Solamente quelle spese la cui esigibilità matura entro il 31 dicembre possono essere imputate contabilmente sull'esercizio, mentre le altre dovranno essere imputate sull'esercizio successivo in cui l'obbligazione viene a scadere. In sede di riaccertamento ordinario sarà possibile verificare se vi sono le condizioni previste dal punto 5.4 del principio contabie n. 4/2 (fatti sopravvenuti) per poter costituire il Fondo pluriennale vincolato e garantire copertura alla reimputazione di tali spese. Su questo punto gli enti locali richiedono da tempo un chiarimento normativo che consenta di salvaguardare la doverosa copertura finanziaria delle procedure di gara avviate durante l'anno nel rispetto dell'articolo 183, comma 6, del Tuel, ma che non riescono a concludersi entro l'esercizio.

Impegni di spesa corrente vincolati
Discorso diverso vale per le spese correnti finanziate da entrate di natura vincolata. Per questa tipologia è possibile costituire il fondo pluriennale vincolato qualora un'obbligazione perfezionata, finanziata da entrate vincolate già accertate, diventi esigibile nell'esercizio successivo. A questo proposito ricordiamo che:
• salario accessorio del personale: appartiene al novero delle spese vincolate anche il salario accessorio del personale destinato a remunerare la produttività, l'indennità di risultato eccetera. esigibile negli esercizi successivi, che pertanto dovrà essere imputato sull'esercizio in cui verrà disposta la liquidazione, finanziato dal Fondo pluriennale vincolato;
• obbligazione giuridicamente perfezionata: non è sufficiente la presenza di un vincolo di destinazione dell'entrata per costituire il fondo pluriennale, ma occorre sempre, nella gestione corrente, un'obbligazione giuridicamente perfezionata. La regola infatti cede il passo solamente nel caso del finanziamento delle opere pubbliche, ma non in altre tipologie di spesa come quelle analizzate;
• esigibilità dell'entrata: nel caso di contributi a rendicontazione, la mera assegnazione delle risorse non è condizione sufficiente per considerare esigibili le somme tutte nell'esercizio. Occorre verificare bene le regole di concessione del contributo e in particolare quando matura il diritto all'erogazione, per metterlo a confronto con il cronoprogramma di spesa e capire se vi è sincronicità oppure sfasamento temporale tale da dover generare il Fondo pluriennale vincolato (se l'entrata precede la spesa) oppure dover trovare risorse proprie (se la spesa precede l'entrata);
• variazione di esigibilità: sempre nel caso di contributi a rendicontazione, è possibile effettuare una variazione di esigibilità tra entrate e spese correlate, qualora le risorse - previste su un determinato esercizio – debbano essere reimputate sull'esercizio o gli esercizi successivi in base allo sviluppo del cronoprogramma.

Opere pubbliche
Per quanto riguarda le opere pubbliche, tenuto conto della complessità prevista per l'affidamento ed esecuzione dei lavori da parte della normativa di settore, il punto 5.4 del principio contabile contempla una deroga alla regola generale in base alla quale il Fondo pluriennale vincolato può essere costituito solamente in presenza di somme già impegnate ma non esigibili nell'esercizio. Gli enti possono costituire il fondo pluriennale vincolato per l'intero importo del Quadro tecnico economico, con conseguente «messa in sicurezza» delle risorse che vengono così bloccate, se ricorre una delle due condizioni previste dal principio contabile.
1) presenza di un impegno giuridicamente perfezionato assunto su un Qte, diverso dalla progettazione è possibile costituire il Fondo pluriennale vincolato per l'intero ammontare del quadro economico. Su questo tema vi è solo una delibera (Corte dei conti Lombardia n. 104/2016) che ha negato che l’impegno possa essere rappresentato dal pagamento della tassa sulla gara. In assenza di regole precise in materia e di ulteriori indicazioni ufficiali, spetterà agli enti decidere quale impegno sia idoneo a costituire il Fondo pluriennale vincolato. Esso varia notevolmente in base alla tipologia di opera e può trattarsi di:
• espropri o accordi bonari;
• spese di bonifica;
• lavori preparatori all'avvio del cantiere;
• allacci, indagini, sondaggi, studi eccetera.
Riteniamo non possano essere considerate valide le spese impegnate per attività inerenti o collegate alla progettazione, come il supporto al responsabile unico del procedimento, la direzione lavori, gli incentivi per funzioni tecniche, eccetera. Evidenziamo che l'impegno possa essere assunto non solamente sul quadro economico del progetto esecutivo, ma anche del definitivo o, in caso, su quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare).
2) in alternativa, avvio entro il 31 dicembre dell'esercizio delle procedure per l'affidamento dei lavori ai sensi del Codice dei contratti. Per avvio della gara dobbiamo intendere:
a) la pubblicazione del bando di gara nelle procedure aperte o ristrette;
b) la spedizione delle lettere invito nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
c) l'avviso di manifestazione di interesse nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 50/2016, come chiarito dalla Corte dei conti Veneto, con deliberazione n. 439/2018;
d) l'affidamento diretto nelle procedure in base all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016.
Si ritiene, comunque, che l'avvio della gara per lavori debba essere effettuata sulla base del progetto esecutivo dell'opera, come previsto dall'articolo 59, comma 1, del Dlgs 50/2016, salve le eccezioni di legge.

Spese di investimento diverse dalle opere pubbliche
Fuori dalle opere pubbliche, alle restanti spese del titolo 2 e 3 si applicano le regole generali già analizzate per quanto riguarda le spese correnti vincolate, ovvero:
a) l'assunzione dell'impegno può avvenire solamente in caso di obbligazione giuridicamente perfezionata. In sostanza non è sufficiente l'avvio della procedura di gara su un titolo 2 spesa, perché le risorse vengano bloccate nel Fondo pluriennale vincolato. Bisogna arrivare alla stipula del contratto o, quantomeno, all'aggiudicazione definitiva;
b) in presenza di impegno giuridicamente perfezionato non esigibile al 31 dicembre dell'esercizio, è possibile costituire il Fondo pluriennale vincolato e trasportare le risorse sull'esercizio successivo, quando verrà eseguita la prestazione o consegnata la fornitura.
Queste regole (da condividere queste regole all'interno dell'ente, per evitare che le risorse confluiscano nell'avanzo di amministrazione) si applicano, a titolo esemplificativo, alle le forniture di beni durevoli (acquisto di automezzi, attrezzature, mobili e arredi, hardware), all'acquisto di immobili, ai contributi agli investimenti a favore di altri soggetti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©