Fisco e contabilità

Speciale manovra/2 - Somma urgenza, «superata» la verifica sui fondi specifici in bilancio

di Marco Rossi

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato in modo significativo la disciplina delle spese per somme urgenze contenuta nell'articolo 191, comma 3, del Dlgs 267/2000 per effetto della soppressione dell'inciso che esclude l'esigenza di ricorrere alla speciale procedura stabilita «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti».

Il riconoscimento della spesa
Di conseguenza, nell'ipotesi di spese per somme urgenze si rende sempre necessario procedere all'attivazione dell'iter previsto, che si traduce nell'obbligo – da parte della giunta – di sottoporre al consiglio, nel termine di venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Successivamente, l'organo consiliare provvede al riconoscimento entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a quella data non sia scaduto il predetto termine (contestualmente alla deliberazione, in più, deve essere data comunicazione a terzi). Pertanto, non rileva più la presenza di fondi specificamente previsti in bilancio ai fini della “regolarizzazione” delle somme urgenze, superando così gli effetti di un inciso normativo che, obiettivamente, aveva determinato e generato non poche criticità applicative e alcuni comportamenti elusivi.
La verifica della sussistenza di fondi specificamente previsti in bilancio, infatti, non è mai stata particolarmente chiara anche perché, a rigore, il soddisfacimento del presupposto avrebbe richiesto non uno stanziamento generico per fronteggiare somme urgenze, bensì la presenza di risorse specificamente dedicate a quel preciso intervento, allocate in modo analitico nella corrispondente articolazione del bilancio.

Gli orientamenti giurisprudenziali
In linea generale, poi, va detto che la disciplina prevista dall'articolo 191, comma 3 del Dlgs 267/2000 ha sistematicamente prodotto delle incertezze negli operatori, anche proprio sullo specifico punto della presenza di risorse specificamente previste nell'ambito del bilancio. Tanto è vero che, nel corso del tempo, più volte la magistratura contabile si è occupata della questione, anche in fase consultiva.
Senz'altro da ricordare, al riguardo, è il parere n. 360/2013 della Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti, secondo il quale «il rinvio all'art. 194 TUEL è da intendersi unicamente riferito alla forma dell'atto e alla competenza dell'Organo (Consiglio) e quindi si ritiene che in nessun caso debba operare, per il riconoscimento della spesa, il limite “degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente».
Altrettanto significativo, infine, è il parere n. 31/2014 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria, che – opportunamente – ha chiarito che la procedura è attivabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio, posto che «il dettato legislativo non pone limiti all'applicazione degli artt. 191, comma 3, e 194 del TUEL in caso di esercizio provvisorio, se non quelli esplicitati dal medesimo articolo 163, comma 3, alcuni dei quali fissati in maniera puntuale (misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge), altri suscettibili di margini di autonoma valutazione da pare dei competenti organi dell'ente locale (le spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, fra le quali possono rientrare, valutate le circostanze del caso concreto, quelle ordinate per far fronte a lavori di somma urgenza)».

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