Fisco e contabilità

Speciale manovra/1 - Sul pareggio di bilancio sanatorie «su misura»

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Cancellazione «mirata» delle sanzioni per la violazione dei vincoli di finanza pubblica. La novità, che spunta nei commi 827-830 dell'articolo 1 della legge 145/2018, interviene in modo puntuale a individuare una serie di situazioni specifiche al verificarsi delle quali non si applicano le limitazioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno o del pareggio di bilancio.

Assunzioni di personale
Il primo caso riguarda i Comuni in cui si sono svolte le elezioni amministrative nel mese di giugno 2018, per i quali, se inadempienti ai vincoli, non trova applicazione la sanzione del divieto di assumere personale, disciplinata dall' articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 232/2016. La norma prevede l'impossibilità per l'ente di procedere nell'anno successivo a quello di inadempienza ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto anche divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Enti in dissesto o pre-dissesto
Con altra norma si interviene invece a tutelare gli enti locali in stato di dissesto o pre-dissesto, nei quali la violazione ai vincoli di finanza pubblica sia stata accertata dalla Corte dei conti. In questo caso non si applicano infatti le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 e dall'articolo 1, comma 723, della legge 208/2015, cioè la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, i limiti agli impegni di spesa corrente, il divieto di indebitamento per gli investimenti e di assunzione di personale e la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.
Gli enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti secondo l'articolo 258 del Tuel non applicano poi la sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo risulti essere diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato.
Infine, non applicano le sanzioni neppure gli enti locali in stato di dissesto o pre-dissesto, nei quali la Corte dei conti abbia accertato il mancato rispetto degli obiettivi per l'anno 2016.

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