Fisco e contabilità

Dal 1° gennaio 2019 nuovi compensi per i revisori degli enti locali

di Giuseppe Mangano (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I nuovi compensi per l’organo di revisione degli enti locali sono nel decreto interministeriale Interno-Economia del 21 dicembre 2018, in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto aggiorna i compensi 13 anni dopo l’ultimo adeguamento (2005) e stabilisce un aumento:
a) di circa il 20% per la generalità degli enti locali per il recupero dell’inflazione maturata nel periodo 2005/2018;
b) di circa il 30% negli enti locali con più di 5mila abitanti per compensare l’aumento dei compiti via via attribuiti ai revisori.
Si ricorda che le disposizioni riguardanti le funzioni dell’organo di revisione degli enti locali sono contenute principalmente nella parte seconda, titolo VII, del Dlgs 267/2000 (Tuel) e fanno riferimento agli articoli dal 234 al 241.
In considerazione delle funzioni che è chiamato a volgere (articolo 239), spetta all'organo di revisione un compenso annuo (articolo 241) che è stabilito al momento della nomina. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata non in composizione monocratica, ma collegiale, il compenso del presidente del collegio è aumentato del 50 per cento.

Limite massimo
Il limite massimo del compenso base annuo spettante ai revisori, in base all’articolo 241, è determinato in relazione alla classe demografica (Tabella A) e alla spesa corrente (Tabella B) e di investimento (Tabella C) annuo pro capite dellgli enti locali ed è stabilito con decreto del ministro dell’Interno di concerto con quello dell’Economia.
Il Dm 21 dicembre 2018 ha aggiornato i parametri delle Tabelle A, B e C e stabilito (artcolo 1) che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante a ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella Tabella A, allegata al decreto.
Il compenso base così individuato è incrementato:
a) sino a un massimo del 10 % per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come da Tabella B allegata al decreto.
b) sino a un massimo del 10 % per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C allegata al decreto.

Le maggiorazioni
Le maggiorazioni del 10% indicate in a) e b) sono tra loro cumulabili e l’eventuale adeguamento del compenso che il consiglio dell’ente delibererà in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal Dm 21 dicembre 2018 non potrà avere effetto retroattivo.
Il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria è da intendersi al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge (articolo 2).
Confermando le precedenti disposizioni, il Dm 21 dicembre2018 stabilisce che (articolo 3) ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente, spetta: a)il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede per lo svolgimento delle proprie funzioni nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in specifica convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto.

(*) dottore commercialista iscritto all’Odcec di Viterbo e revisore legale

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