Fisco e contabilità

Fattura elettronica, le istruzioni delle Entrate per la fornitura di servizi di pubblica utilità

di Federico Gavioli

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 527125/2018 sono stati forniti importanti chiarimenti in merito all'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che offrono servizi pubblici.

Il quadro di riferimento
L'articolo 1, comma 909, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018 sono state individuate le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione dell'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 127/2015.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi Iva sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in anagrafe tributaria.

I servizi di pubblica utilità
I soggetti passivi Iva che erogano servizi di pubblica utilità indicati nei decreti ministeriali 24 ottobre 2000 n. 366 e 24 ottobre 2000 n. 370, effettuano servizi anche nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d'imposta per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il corretto codice fiscale. In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità dei servizi, l'erogazione di questi servizi non può essere interrotta e la fattura (elettronica) va comunque trasmessa al SdI.
L'articolo 10-ter del Dl 119/2018 convertito dalla legge 136/2018, dispone la definizione di specifiche regole tecniche per l'emissione tramite il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, da parte dei soggetti passivi Iva, con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta anche nei confronti di contribuenti privi di partiva Iva.
Le disposizioni introdotte dal Dl 119/2018, si riferiscono, ai servizi regolamentati:
• dal Dm 370/2000 che prevede che per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, sempreché contengano tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, salvo il numero progressivo e il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza. Nei confronti dello stesso cliente può essere emessa un'unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti;
• dal Dm 366/2000 che si riferisce all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

I codici univoci contrattuali sostituiscono il codice fiscale
Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 527125/2018 dà attuazione alle novità disposte dal Dl 119/2018 e prevede che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità indicati nei due citati provvedimenti, comunichino all'Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali che possano essere utilizzati, in luogo del codice fiscale, per compilare la fattura elettronica da trasmettere al SdI.
La comunicazione è effettuata mediante Pec, firmata digitalmente dal soggetto legittimato (soggetto passivo Iva che emette la fattura ovvero, nel caso in cui quest'ultimo sia una persona giuridica, rappresentante legale della stessa ovvero soggetto che abbia ricevuto procura speciale da quest'ultimo).
In particolare, i soggetti passivi Iva che erogano servizi pubblici tenuti ad emettere le fatture elettroniche comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco contenente per ciascun contratto: il proprio numero di partita Iva; un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il «committente» di cui non dispongono del codice fiscale. Il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri superiore a 28.
La comunicazione, firmata digitalmente, è effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata a cui sono allegati: una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al provvedimento; un file, predisposto secondo le modalità previste dall'allegato 2 al provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci.
Le comunicazioni devono essere trasmesse all'indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate

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