Fisco e contabilità

Pagamenti più veloci ma con minore liquidità

di Elena Brunetto (*) - Rubrica a cura di Anutel

La manovra di bilancio 2019 (legge 145/2018) contiene diverse norme che riguardano gli enti locali, tra le quali quelle relative all'anticipazione di Tesoreria, al fondo anticipo liquidità e alla riduzione dei tempi di pagamento destano particolari preoccupazioni in quegli Enti, soprattutto di grandi dimensioni, che negli ultimi anni hanno continuato a presentare saldi cassa negativi, nonostante l'introduzione del nuovo ordinamento contabile e gli anticipi di liquidità del Dl 35/2013 e del successivo Dl 66/2014.
La carenza di liquidità va ricercata in vari fattori, tra cui non sono da sottovalutare i ritardi nel versamento delle entrate provenienti da altre pubbliche amministrazioni di poste rendicontate che gli Enti si trovano quindi a dover anticipare.
La causa principale, però, va individuata nella situazione di disavanzo, ancorché derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, per il cui ripiano è previsto un periodo massimo di 30 anni, in base all'articolo 3, comma 16, del Dlgs 118/2011.

L’emersione dei disavanzi
Le nuove regole di contabilizzazione imposte dal Dlgs 118/2011 e l'introduzione del meccanismo degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, di conseguenza, hanno avuto il pregio di far emergere situazioni contabili di disavanzo, per le quali il legislatore, consapevole delle difficoltà che tale passaggio avrebbe determinato negli enti, si è preoccupato di individuare modalità di recupero a lungo termine, affinché l'impatto in termini di competenza potesse essere sostenibile e assorbibile gradualmente.
L'attività avviata dal 2015 sta producendo i propri frutti e non sono pochi gli enti, anche di grandi dimensioni, che già in questo primo quadriennio hanno ridotto il proprio disavanzo di importi decisamente maggiori rispetto alle singole quote annuali di recupero trentennale.
Tale attività non può prescindere, però, dalla presa di coscienza che, parallelamente al ripiano dei disavanzi di competenza, agli enti debba essere garantito e consentito anche un rientro graduale dei disavanzi di cassa.
Il comma 906, articolo 1, della legge di bilancio 2019, che riduce l'anticipazione di Tesoreria dai 5/12 previsti nel 2018 a 4/12 per il 2019, sicuramente non aiuta gli Enti in tal senso; né possono essere utilizzate le nuove disposizioni introdotte sull'anticipo di liquidità dai commi 849 e seguenti., che prevedono infatti la possibilità di attivare ulteriori anticipazioni, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, per il pagamento di debiti maturati al 31 dicembre 2018, ma prevedono altresì l'obbligo di rimborso di tali somme entro il 15 dicembre 2019.
Premesso che al 15 dicembre gli enti locali non hanno ancora provveduto a riscuotere il 50% della propria principale entrata, non pare in ogni caso possibile che, con un'anticipazione da restituirsi a così breve termine possano provvedere a saldare tutti i loro debiti pregressi rientrando, entro tale data, nel limite dei 4/12 previsti dal comma 906.
Gli enti, quindi, si vedranno costretti, se dovessero utilizzare tale anticipo (magari nel caso in cui sia più conveniente rispetto ai tassi passivi applicati dal proprio tesoriere) a programmarne l'utilizzo in funzione di tale restituzione e pertanto nell'ambito nel limite massimo consentito dei 4/12.

Il fondo di garanzia debiti commerciali
In questo contesto s’inseriscono e paiono fortemente penalizzanti per gli enti locali le disposizioni contenute nei successivi commi 857, 859 e 862 della legge di bilancio 2019.
Prevede, infatti, il comma 859 che a partire dal 2020 le amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale in base all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196: se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10% e se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 nel caso di specifici accordi), stanzino nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Per un importo pari:
a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all’1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.
Prevede inoltre il comma 857 che nell'anno 2020 le misure di cui ai commi 862 «….siano raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854».

Applicazione dal 2020
Le misure di cui al comma 862, lettera a), infine, a decorrere dal 2020 si applicano anche alle amministrazioni pubbliche descrtte ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.
Dal combinato disposto delle suddette norme, deriva pertanto che gli Enti che presentano una forte carenza di liquidità dovranno:
- nel corso del 2019 utilizzare l'anticipazione di cui ai commi 849 e seguenti, per evitare di incorre nella sanzione che prevede il raddoppio del Fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- limitare di conseguenza l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, per poter consentire il rispetto del limite dei 4/12 al 15 dicembre 2019, termine per la restituzione dell'anticipazione di liquidità;
- ridurre del 10% i debiti commerciali relativi a prestazioni avvenute negli anni precedenti rispetto a quelli risultanti al 31 dicembre 2018, pur in presenza di minore disponibilità di cassa rispetto ai 5/12 consentiti in tale annualità;
- accelerare i pagamenti delle fatture ricevute e scadute nel corso dell'esercizio 2019, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'articolo 4 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231.
Sostanzialmente pagare molto di più e molto più velocemente, con minore liquidità a disposizione.

(*) Componente osservatorio tecnico e docente Anutel

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