Fisco e contabilità

Dalla Funzione pubblica gli indicatori comuni per i piani delle performance da approvare entro gennaio

di Manuela Sodini

Si avvicina il termine per approvare i prossimi piani della performance. I documenti programmatici triennali 2019-2021 dovranno essere approvati da ministeri, enti e agenzie entro il 31 gennaio come previsto dall'articolo 10 del Dlgs 150/2009. Nel redigere i piani le amministrazioni dovranno prestare particolare attenzione alle indicazioni fornite dal dipartimento della Funzione pubblica con la nota «Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche - sperimentazione 2019».

Gli indicatori
Per «indicatori comuni» si intende un set di misure utili a quantificare l'andamento di un'amministrazione con riferimento, non alla gestione delle proprie attività tipiche di missione (cosiddette attività core), ma alle funzioni di supporto a esse, che sono comuni a tutte le organizzazioni, quali a titolo esemplificativo la gestione degli acquisti o del personale, la comunicazione, la digitalizzazione, la trasparenza. Proprio in quanto aree comuni a tutte le organizzazioni, questo documento è particolarmente utile per tutte le amministrazioni pubbliche che in questo periodo sono impegnate a redigere il piano triennale della performance.
Quello proposto nel documento è un primo set di indicatori sperimentali che le amministrazioni dovranno testare, lo scopo è arrivare a un set definitivo nell'ambito del ciclo della performance 2020-2022. Come si legge nel documento, per selezionare gli indicatori la Funzione pubblica ha fatto riferimento alla dimensione di performance organizzativa come definita nelle linee guida 1/2017 e 2/2017 e agli aspetti individuati dall'articolo 8 del Dlgs 150/2009, nonché agli orientamenti espressi dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha individuato alcuni indicatori riportati nella nota tecnica numero 2 allegata alla circolare Rgs 17/2018.
Gli indicatori proposti nel documento si riferiscono alle funzioni di gestione di:
• risorse umane;
• approvvigionamenti;
• risorse informatiche e digitalizzazione;
• comunicazione e della trasparenza.
Per ogni area viene riportata una tabella con gli indicatori proposti e la corrispondente formula di calcolo. Quelli proposti per l'area digitale sono il frutto della collaborazione con l'Agid.

Alcuni esempi
Particolarmente interessanti sono quegli indicatori che rappresentano un collegamento tra il piano della performance e altri documenti di programmazione redatti dalle amministrazioni.
Per quanto concerne l'area degli approvvigionamenti l'indicatore «Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni», cui corrisponde la formula di calcolo «Numero di acquisti realizzati già previsti nel programma delle acquisizione/numero totale di acquisti realizzati nell'anno», mira a misurare la capacità di programmazione dell'ente mettendo in collegamento il programma biennale degli acquisti di beni e servizi con il piano della performance. Infatti, acquisizioni pianificate per tempo hanno maggiore probabilità di risultare più economiche e tempestive e meno soggette al rischio corruzione.
Un altro indicatore interessante è quello che si collega ai piani triennali anticorruzione e trasparenza, vale a dire «Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge» cui corrisponde la formula di calcolo «Numero di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 evasi entro i termini di legge/numero di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 protocollate nell'anno», indicatore che trova un utile riferimento nel registro degli accessi da pubblicare in «Amministrazione trasparente».
Ancora, sempre in una logica di collegamento con i piani triennali anticorruzione e trasparenza, si segnala fra gli indicatori proposti per la gestione delle risorse umane, quello sul tasso di rotazione del personale sia dirigenziale che non dirigenziale, un indicatore che contribuisce non solo a elevare il livello di professionalità all'interno dell'amministrazione, ma rappresenta anche una misura di prevenzione del rischio corruzione.
Del resto, come prevede il comma 8-bis, articolo 1, della legge anticorruzione, l'organismo indipendente di valutazione verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

La nota del Dfp sugli Indicatori comuni per le funzioni di supporto

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©