Fisco e contabilità

Gestione ridotta nell’esercizio provvisorio

di Ennio Braccioni (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Molti Comuni non hanno approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31 dicembre 2018 e si troveranno a gestire in esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio, quindi (per ora) non oltre il 28 febbraio 2019 (in base al Dm 7 dicembre 2018).
Sono numerose le regole da osservare, principalmente l’articolo 163 del Tuel e il paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011).
L'ente deve subito trasmettere al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio 2019 e l'importo degli stanziamenti di competenza previsti per l'esercizio 2019 nell'ultimo bilancio approvato, con indicazione di quello riguardante le spese già impegnate e della quota relativa al fondo pluriennale vincolato (articolo 163, comma 4, del Tuel; paragrafo 8.9 principo contabile).

Spese consentite
Fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (articolo 16, comma 3, del Tuel, ). Non sono consentite spese in conto capitale.
Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv. Non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti (articolo 163, comma 5, del Tuel).

Impegni vecchi non soggetti ai limiti
Gli impegni già assunti negli esercizi precedenti non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi in quanto già perfezionati, e comprendono gli impegni cancellati in sede di riaccertamento dei residui e reimputati all'esercizio in corso di gestione (paragrafo 8.6 del principio contabile).
Poiché la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi va effettuata considerando lo stanziamento del singolo programma (al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato), l'importo dello stanziamento da computare ai fini del calcolo dovrà essere limitato a quanto previsto per le sole spese correnti (titolo 1), senza tenere conto di eventuali previsioni di spesa incluse nel programma, ma afferenti a titoli diversi (articolo 163, commi 3 e 5, del Tuel).
Non esiste un elenco di spese escluse dal limite in quanto non frazionabili in dodicesimi: ogni singola spesa da sostenersi nell'esercizio provvisorio deve essere analizzata in concreto per valutarne le condizioni di ammissibilità, con valutazioni, che fanno capo al dirigente (funzionario) che adotta il provvedimento di impegno, da riportare nelle motivazioni del provvedimento.
È ammissibile, senza il vincolo dei dodicesimi, la spesa in conto capitale relativa ai rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione (par agrafo 8.4 principio contabile). I mandati di pagamento riguardanti spese escluse dai limiti dei dodicesimi debbono riportare uno specifico indicatore (articolo 163 del Tuel, comma 6), in quanto anche il tesoriere è tenuto a rispettare la gestione della spesa per dodicesimi (paragrafo 8.8 principio PC) e verificarne il rispetto (par. 11.9). È opportuno individuare tali spese già in sede di registrazione dell'impegno di spesa, così da rendere più agevole e sicura la fase del pagamento.

Non ammesso l’indebitamento
Non è ammesso il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria (sino al 31 dicembre il limite massimo previsto dall’articolo 222 del Tuel è fissato in quattro dodicesimi dall'articolo 1, comma 906, della legge di bilancio 2019); anche se non espressamente previsto, è da ritenere ammissibile anche l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate in base all'articolo 195 del Tuel.
Sono consentiti prelevamenti dal fondo di riserva solo per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali, obblighi di legge o per attività il cui mancato svolgimento potrebbe determinare un danno per l'ente; di tali utilizzi si dovrà tenere conto in sede di approvazione del bilancio di previsione, in quanto il limite massimo dell'accantonamento dovrà essere ridotto dell'importo già utilizzato in esercizio provvisorio (paragrafo 8.12 prncipio contabile).

Variazioni di bilancio
In caso di necessità o urgenza è possibile disporre variazioni di bilancio che dovranno essere effettuate sugli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato; in particolare sono consentite le variazioni:
a) connesse al riaccertamento ordinario dei residui, con delibera di Giunta corredata del parere dell'organo di revisione (paragrafo 8.10 principio contabile);
b) concernenti l'applicazione della quota vincolata e/o accantonata dell'avanzo di amministrazione, derivante da economie di spesa formatesi nell'esercizio precedente (competenza di giunta, previo parere dell'organo di revisione in base all’articolo 175, comma 5 e comma 5-bis, lettera a), del Tuel; qualora si tratti di avanzo presunto, non essendo ancora stato approvato il rendiconto, l'utilizzo è possibile previa specifica relazione del dirigente competente e previa approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto (articolo 187, commi 3 e 3-quinquies, del Tuel);
c) le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, di competenza dirigenziale (articolo 175, comma 5-quater, lettera b) del Tuel;
d) le variazioni necessarie alla reimputazione di obbligazioni già assunte riguardanti entrate vincolate e spese correlate (articolo 163, comma 7, del Tuel).
Sono ammesse ulteriori variazioni (previste dal principio contabile n. 4/2) per il riaccertamento parziale dei residui (con determina del responsabile del servizio finanziario, corredata del parere dell’organo di revisione), variazioni compensative per spostamenti del personale (delibera di giunta), istituzione di nuovi capitoli di entrata con stanziamento a zero all'interno di tipologie aventi stanziamento (delibera di giunta), nonché istituzione di nuove tipologie (delibera del consiglio).

(*) Ancrel Marche

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