Fisco e contabilità

Dal 2019 super imposta di soggiorno e super contributo di sbarco per Venezia

di Samantha Zebri (*) - Rubrica a cura di Anutel

La legge di stabilità 2019 ha introdotto al comma 1129 una deroga a favore del Comune di Venezia in materia di massimale per il contributo di sbarco e l'imposta di soggiorno.
La norma, infatti, autorizza il Comune di Venezia ad applicare per l'accesso alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, con qualsiasi vettore, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
L'importo massimo è 10 euro, con conseguente superamento della soglia massima di 5 euro prevista per questi prelievi dall'articolo 4 del Dlgs 23/2011.

Roma Capitale
La lettera e), comma 16, articolo 14, del Dl 78/2010 riguarda l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
Così facendo, in pratica il Legislatore ha ibridato l'articolo 4 del Dlgs 23/2011 (sia per l'imposta di soggiorno, sia per il contributo di sbarco) e l'articolo 14, comma 16, lettera e) del Dl 78/2010 per assicurare alla sola città di Venezia una maggior soglia giornaliera massima entro cui quantificare il prelievo.
Al riguardo preme ricordare anche quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-ter, del Dl 50/2017 in cui è previsto che il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo, ovvero che intervenga nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sia responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del Dlgs 23/2011 e del contributo di soggiorno articolo 14, comma 16, lettera e) del Dl 78/10 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

L'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco articolo 4 Dlgs 23/2011
I capoluoghi di Provincia, le Unioni di Comuni nonché quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, in base all'articolo 4 del Dlgs 23/2011 possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati, in base all'articolo 7 del Dlgs 285/1992, tale imposta può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
Nonostante la carenza di una disciplina generale di attuazione (posto che il comma 3, articolo 4, del Dlgs 23/2011 rimasto ancora oggi inattuato) i Comuni hanno potuto introdurre e disciplinare autonomamente detta imposta esercitando il proprio potere regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/97 nell'ambito di un procedimento in cui sono necessariamente sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
Nel fare ciò i vari Comuni hanno previsto specifiche modalità applicative del tributo prevedendo anche esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo nel rispetto di quando disciplinato direttamente dall'art.4 stesso e dei principi generali in materia.
In base al comma 3bis dell’articolo 4, ai Comuni con sede giuridica nelle isole minori e quelli nel cui territorio insistono isole minori è attribuita la facoltà di istituire, con regolamento da adottare in base all 5el Dlgs 446/97 e sempre d in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola .

La riscossione
Una importantissino ndadel contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.
In sostanza, chi riscuote il contributo è per legge il relativo responsabile, con conseguenti sue responsabilità (tributarie ) in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione e/o per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo.
Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti.
Gli enti locali possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo.

I comuni possono anche prevedere un contributo fino a un massimo di 5 euro in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
l gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Le novità del 2019 per Venezia
Come previsto nel relativo dossier, la disposizione autorizza il comune di Venezia ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'imposta di soggiorno, l'applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori.
In aggiunta, come già sopra anticipato, dal 2019 l'importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro. Il prelievo può quindi subire un sensibile appesantimento, posto che:
a) la soglia massima dell'imposta di soggiorno è fissata in 5 euro a persona per pernottamento;
b) la soglia massima del contributo di sbarco è ordinariamente stabilita in 2,50 euro/passeggero (elevabile fino a massimo 5 euro in casi particolari, preveduti dallo stesso art. 4, comma 3-bis, mediante apposita norma regolamentare del Comune);
c) il poter applicare il contributo di sbarco anziché l'imposta di soggiorno, unitamente a massimali portati a 10 euro per entrambi i prelievi, favorisce l'introduzione di un prelievo su base molto più estesa perché non necessariamente vincolata al pernottamento.
Lo stesso dossier al riguardo evidenzia la duplice potenziale finalità di questa norma: incrementare il gettito dagli accessi alla città (posto che il contributo di sbarco sarà versato a prescindere dal pernottamento in strutture ricettive) e, allo stesso tempo, selezionare e moderare l'acce

In sintesi
La nuova disposizione nasce con il dichiarato duplice intento di consentire a Venezia di potenziare il gettito legato al suo sfruttamento turistico. Ciò sia consentendole l'applicazione- alternativa all'imposta di soggiorno - del contributo di sbarco, sia elevando sensibilmente per entrambi i prelievi la soglia massima.
Nel caso dell'imposta di soggiorno tale soglia viene portata a 10 euro richiamando espressamente quanto al riguardo previsto dall'aricolo 4, comma 16, lettera e) del Dl 78/10 in materia di contributo di soggiorno a Roma Capitale.
Nel caso del contributo di sbarco la soglia massima subisce un innalzamento molto significativo, passando dai normati 2,5 euro per passeggero a ben 10 euro. Anche in tal caso l'innalzamento della soglia è effettuato richiamando la norma sul contributo di soggiorno per Roma Capitale.
È evidente come ciò possa certamente comportare effetti sostanziali in tema di incidenza del prelievo sul turismo lagunare: il Comune di Venezia potrà dal 2019 disporre di uno strumento fiscale potenziato, a cui però si associano nuove responsabilità nella relativa pianificazione e regolamentazione onde evitare effetti disincentivanti sul turismo e di eccessiva sperequazione anche con riferimento alla necessaria proporzionalità del tributo stesso.
A ciò si associa l'alternatività eccezionalmente riconosciuta al contributo di sbarco, che il Comune di Venezia può introdurre in luogo dell'Imposta di Soggiorno laddove preferisca intercettare fiscalmente gli “sbarchi” anziché i “pernottamenti”. Il già complesso quadro dell'imposta di soggiorno è quindi destinato a complicarsi ulteriormente con questa novità, sebbene relativa al solo Comune di Venezia.

Il tutto mentre si sta ancora attendendo di conoscere il parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti sull'ambito di applicazione dell'articolo 4 comma 5ter del D.L.50/17 in tema dis“responsabilità di imposta” del gestore della struttura ricettiva (con le possibili ripercussioni circa il suo essere o meno agente contabile tenuto alla resa del conto), in un contesto estremamente variegato e articolato che certo non favorisce un'applicazione uniforme e sostanzialmente coerente del prelievo, con tutte le relative ricadute anche in termini di semplificazione e coerenza del sistema.

(*) docente Anutel

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