Fisco e contabilità

Doppio termine da rispettare per la maggiorazione Tasi

di Giuseppe Debenedetto

È illegittima la delibera comunale di conferma della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille se è stata adottata oltre il termine del 31 luglio - previsto per il rispristino degli equilibri finanziari - e se non è stata pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 121/2019 confermando la sentenza del Tar Lazio che un anno fa aveva annullato le delibere adottate da un Comune il 17 ottobre 2016 e il 31 marzo 2017, sulla conferma della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, rispettivamente per l'anno 2016 e 2017.

Il caso e la decisione in primo grado
All'origine della sentenza c'è un ricorso del ministero dell'Economia e delle Finanze che ha impugnato due deliberazioni comunali, la prima di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016, adottata il 17 ottobre 2016, la seconda riguardante la determinazione delle aliquote TasiI per l'anno 2017, approvata il 31 marzo 2017, entrambe trasmesse al Dipartimento delle Finanze il 19 luglio 2017.
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 140/2018, ha accolto il ricorso del Mef chiarendo quali sono le condizioni da rispettare per confermare l'applicazione della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille per le annualità 2016 e 2017. La questione assume peraltro particolare interesse, considerato che anche per gli anni 2018 e 2019 i Comuni possono mantenere la maggiorazione Tasi. In particolare il Tar ha evidenziato che la maggiorazione Tasi era stata inizialmente prevista per il solo anno 2014 ed è stata eccezionalmente riconfermata per il 2015. Poi nel 2016 è intervenuto il comma 28 della legge 208/2015 che ha consentito ai Comuni di mantenere la maggiorazione Tasi per i soli immobili non esenti e con espressa deliberazione del consiglio comunale. Anche per il 2017 è stata estesa la possibilità di applicare la maggiorazione, ma solo per i Comuni che l'avevano applicata nell'anno 2015 ed espressamente confermata per il 2016.
Nel caso in questione il Comune non ha però rispettato i termini perentori di adozione della delibera che per il Tar Lazio possono coincidere con il 31 luglio dell'anno, fissato per il ripristino degli equilibri finanziari dell'ente. Il Comune non ha neppure rispettato il termine del 14 ottobre, entro il quale va trasmessa telematicamente la delibera al Dipartimento delle Finanze. La tardiva approvazione e pubblicazione della delibera, relativa alla maggiorazione Tasi 2016, comportano non solo l'inapplicabilità per tale anno della maggiorazione stessa, ancorché prevista per il 2015, ma anche la definitiva perdita per il Comune della facoltà di disporre l'applicazione nel successivo anno di imposta 2017.

Le conclusioni del Consiglio di Stato
Conclusioni confermate dal Consiglio di Stato il quale ha ulteriormente chiarito che lo scioglimento del consiglio comunale non può essere invocato a giustificazione del ritardo, non potendo in alcun modo considerarsi una causa di forza maggiore. Inoltre la normativa impone che non vi sia stata soluzione di continuità nell'applicabilità della maggiorazione, circostanza che nel caso in questione non si è verificata.
In sostanza la violazione dei termini previsti comporta l'impossibilità di applicare la maggiorazione Tasi anche per le annualità successive.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 121/2019

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