Fisco e contabilità

Entrate da autovelox da contabilizzare al lordo delle spese sostenute dall'ente accertatore

di Vincenzo Giannotti

Gli enti locali che utilizzino i sistemi di rilevazione di velocità, su strade di proprietà di altri, sono obbligati ad accertare la propria metà dei proventi al lordo, salvo il successivo conguaglio in termini di incassi sterilizzato nella fase iniziale dal Fondo crediti di dubbia esigibilità e con deduzione dei soli compensi riversati all'eventuale concessionario. Da questi proventi lordi non possono essere detratte le spese accessorie connesse ai procedimenti di accertamento ed esazione né le spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni in caso di gestione diretta. Queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 1/2019.

La questione controversa
La Sezione di controllo del Veneto (deliberazione n. 323/2018) ha posto una questione di massima rilevanza alla Sezione delle Autonomie, anche sulla base di alcuni indirizzi delle Sezione regionali di controllo (Sezione Emilia Romagna n. 44/2016, Sezione Umbria n. 66/2014 e Sezione Toscana n. 104/2010) che hanno riconosciuto la legittima decurtazione dagli introiti realizzati, per le violazioni al codice della strada da strumenti di rilevamento elettronici della velocità (autovelox), di tutte le spese relative ai procedimenti amministrativi. La Sezione remittente ha sottolinenato come il principio contabile punto 9.114 stabilisce che «Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario» senza possibilità di operare altre deduzioni. Infatti, l'esempio n. 4 del medesimo principio contabile prevede espressamente che la ripartizione del 50% dei proventi di competenza dell'ente accertatore deve essere calcolata dal provento lordo (verbale di accertamento della violazione) dopo aver dedotto il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il compenso per il concessionario, da destinare quale entrata vincolata al miglioramento della circolazione stradale. Se questa è la lettura, la sola deduzione delle spese dovute al concessionario renderebbe non economica la gestione diretta da parte del Comune che non avrebbe la possibilità di dedurre i propri costi (personale, accertamento eccetera).

Le indicazioni della Sezione delle Autonomie
In via preliminare la Sezione delle Autonomie ha precisato che i proventi - per violazione dei limiti di velocità - devono essere distribuiti per metà all'ente proprietario della strada su cui è posizionato il rilevatore di velocità e per l'altra metà all'ente locale accertatore. Per quest’ultimo la mancata rendicontazione della corretta finalizzazione dei proventi di propria competenza, da trasmettere ai ministeri, con precisa analisi dettagliata degli interventi realizzati, può comportare la sanzione della riduzione fino al 90% dei proventi di propria competenza. Inoltre, queste inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
Nel merito, la questione non è se la gestione diretta risulti più onerosa rispetto a quella attribuita al concessionario, ma quello che conta è la destinazione delle risorse che non potrebbe mai avvenire escludendo le spese che queste attività tende al contrario a remunerare. Infatti, se ciò non fosse vero, allora si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che dalle risorse vincolate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e quindi destinate alla copertura delle relative spese, si debbano sottrarre dalla quota attribuita all'ente accertatore proprio quelle spese alla cui copertura è finalizzato il vincolo sui proventi voluto dal legislatore.

Conclusioni
In conclusione, l'ente locale e l'ente proprietario della strada dovranno seguire le indicazioni dei principi contabili, stanziando entrambi l'accertamento lordo al netto della quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dell'eventuale compenso al concessionario, senza possibilità di detrarre «le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione».

La delibera della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 1/2019

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