Fisco e contabilità

Coadiuvanti agricoli e Imu, possibili novità nella legge di bilancio

di Andrea Giglioli (*) - Rubrica a cura di Anutel

Un beneficio riguardante i coadiuvanti agricoli è stato introdotto dall’articolo 1, comma 705, della Legge di bilancio n. 145/2018: «i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente».
Nell’Ici e nell’Imu sono stati frequenti i confronti sull’effettiva possibilità di applicare ai coadiuvanti le agevolazioni previste per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali riguardanti i terreni da questi condotti. I Comuni hanno sempre ritenuto che le agevolazioni si applicassero solo a Cd e Iap in quanto nella normativa Ici prima e Imu poi, nessun richiamo espresso veniva fatto ai coadiuvanti agricoli.
Con una propria nota (n. 20535/2016 del 23 maggio 2016) il Mef giungeva a concludere che anche al coadiuvante agricolo, se iscritto alla previdenza agricola e comproprietario del terreno condotto dall'impresa familiare di cui esso fa parte, sarebbero spettate le agevolazioni destinate a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, le quali avrebbero comportato l'esenzione dall'imposta dal 1° gennaio 2016. Agevolazioni che, invece, non spettano se il coadiuvante ha affittato o concesso in comodato il terreno ad altri soggetti estranei all'impresa agricola familiare.
Poco dopo l'emissione della nota Mef è intervenuta L’Anci Emilia-Romagna con la propria nota del 30 maggio 2016 n. 92 , che ragionando sulla fattispecie analizzata dal Mef è giunta a conclusioni opposte propendendo per l'inapplicabilità delle agevolazioni ai coadiuvanti familiari.

La tesi dell’Anci
La tesi di Anci si basa preventivamente sul principio assoluto che le motivazioni del Mef non sono «aderenti al chiaro tenore letterale delle norme di riferimento, oltre che dei principi generali che devono guidare l'interprete con riferimento alle norme di agevolazione, che sono di stretta interpretazione». Qualsiasi disciplina di agevolazione, rimarca Anci «detta una deroga al principio di capacità contributiva ed è pertanto norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica, per il divieto contenuto nell’articolo 14 delle cosiddette preleggi».
Entrando ancor più nel merito della questione, Anci ritiene che la normativa Imu «prevede agevolazioni non per tutti coloro che a vario titolo esercitano attività agricola, ma solo per una determinata sottocategoria di essi, ovvero per quei soggetti che possiedono e conducono direttamente un terreno agricolo e che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, a condizione che siano iscritti alla previdenza agricola». Quindi il coadiuvante non gode delle agevolazioni perché non è coltivatore diretto né Iap.

La Cassazione
Con ordinanza n. 11979/2017 la Corte di Cassazione era chiamata a esaminare il caso di una coadiuvante agricola dell'impresa familiare che aveva concesso in affitto i terreni al titolare dell'impresa (il figlio). I giudici di secondo grado avevano riconosciuto applicabili le agevolazioni previste, ai fini Ici, sicché il terreno edificabile di proprietà della coadiuvante veniva considerato agricolo.
La Corte, richiamando il principio di legge che impone la presenza del requisito oggettivo e cioè la necessità che il terreno sia condotto direttamente dal contribuente, ha disconosciuto l'agevolazione proprio perché la concessione in affitto del terreno (anche a un familiare) fa venir meno il requisito della conduzione diretta, divenendo irrilevante la mera qualifica di coadiuvante nell'impresa familiare.
Così scrivendo, pare che la questione risulti definitivamente risolta in senso sfavorevole ai coadiuvanti agricoli i quali, non essendo titolari dell'azienda, devono, o dovrebbero, sempre conferire, al familiare titolare dell'azienda agricola, il terreno posseduto, attraverso un contratto di comodato o locazione/affitto. Sebbene il coadiuvante possa coltivare anch'egli il terreno stesso nell'ambito dell'impresa familiare, ciò non soddisferebbe il requisito oggettivo preteso dalla norma.
Nell'acceso dibattito si inserisce ora il richiamato comma 705 della legge 145/2018, che estende dichiaratamente le agevolazioni fiscali ai coadiuvanti dell'impresa agricola.
Nel dossier al maxiemendamento del Governo alla manovra, datato 23 dicembre 2018, è descritto il contenuto del comma 389-sedecies (che assumerà il n. 705), rimarcando che «la tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore, sotto numerosi profili (imposte dirette e indirette), sulla base del presupposto che l'agricoltura svolge un'azione di presidio del territorio ed è chiamata a sopportare il rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono arrivare a mettere a rischio l'intera produzione». Segue il richiamo alle norme di favore tra le quali anche quelle inerenti l’Imu.
Se si sposa la volontà del legislatore di far estendere le agevolazioni tributarie, tra le quali quelle Imu, anche ai coadiuvanti, non può passare inosservato il fatto che tale norma ha carattere innovativo e non interpretativo in quanto mancano i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 2 e articolo 3, comma 1, legge 212/2000. Sicché solo a partire dal 1° gennaio 2019 opererebbe ai fini Imu l'equiparazione tra coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e coadiuvanti iscritti alla previdenza agricola.
Inoltre, rimarrebbero seri dubbi in merito all'applicabilità dell'agevolazione qualora il coadiuvante conceda in comodato o affitto il terreno al titolare dell'impresa familiare, ciò in quanto la specialità della normativa Imu richiede espressamente che il terreno sia posseduto e condotto dal coltivatore, escludendo, pertanto, tutti i casi di conduzione mediata.

(*) componente Osservatorio tecnico e docente Anutel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©