Fisco e contabilità

Rimborsi della maggiorazione sull'imposta di pubblicità, rebus imputazione su diversi esercizi

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La legge di bilancio per il 2019, all'articolo 1, comma 917, ha introdotto una norma di favore per gli enti locali alle prese con il rimborso della maggiorazione sull'imposta di pubblicità dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15/2018. In deroga alla regola generale in base alla quale i rimborsi devono essere disposti entro 180 dalla richiesta (articolo 1, comma 164, della legge 296/2006), la norma consente di rateizzare le somme in un massimo di 5 annualità, al fine di non mettere in crisi i bilanci comunali, alle prese con numerose richieste di rimborso avanzate dai contribuenti.
Gli enti che si avvarranno della facoltà si trovano di fronte al dubbio su come contabilizzare l'impegno che, secondo l'articolo 191, comma 1, del Tuel, è posto alla base del procedimento di spesa. Tutto sull'esercizio in cui viene emesso il provvedimento ovvero sugli esercizi in cui viene disposta la rateizzazione?

Soluzioni possibili
Mentre per la gestione delle entrate il punto 3.5 del principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 specifica che le rate, se superano i 12 mesi, vanno imputate a ogni singolo esercizio in cui scadono, nulla viene disposto, in modo altrettanto esplicito, per ciò che riguarda la gestione della spesa. È stato necessario, quindi, un intervento normativo per poter garantire la facoltà di spalmatura quinquennale introdotta dall'articolo 1, comma 917, della legge 145/2018, che i Comuni potranno esercitare per imputare la spesa ai singoli esercizi in cui vengono a scadere le rate. In questo caso, dunque, prevale un concetto di «scadenza dell'obbligazione» coincidente con il piano di rateizzazione previsto dal comma 917, perché, se così non fosse, l'introduzione di questa agevolazione garantirebbe solo benefici circoscritti alla gestione di cassa e non anche a quella di competenza. Allo stesso modo la Corte dei conti – Sezione autonomie, a proposito dell'imputazione contabile dei debiti fuori bilancio rateizzabili in tre anni in base all'articolo 194, comma 2, del Tuel, con la deliberazione n. 21/2018 ha interpretato la norma, ammettendo che l'impegno potesse essere imputato in base alla scadenza delle singole rate di pagamento, secondo una lettura che consente una perfetta coincidenza tra competenza e cassa. Ma si tratta pur sempre di un'eccezione alla regola.

Necessario un chiarimento ufficiale
È di tutta evidenza come le situazioni sin qui analizzate, infatti, rappresentino deroghe alla norma generale in base alla quale l'esigibilità dell'obbligazione coincide con l'esecuzione della prestazione, fornitura o lavoro e con la conseguente maturazione del pieno diritto del creditore di pretendere il pagamento. Eventuali rateizzazioni non possono avere il potere di mutare l'esigibilità dell'obbligazione e non possono far venire meno la necessità di garantire loro una piena copertura finanziaria. Su questo aspetto, sarebbe auspicabile che la possibilità di spalmatura da applicarsi in sede di imputazione della spesa venga esplicitamente autorizzata dai principi contabili e dal Tuel, sebbene limitata a casi specifici (si pensi ad esempio ad un accordo transattivo di notevole entità), fermo restando il pieno rispetto di tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualita. In assenza di questa previsione la rateizzazione di una spesa - al di fuori delle ipotesi eccezionali dei debiti fuori bilancio o di altre casistiche previste per legge, come il rimborso dell'imposta di pubblicità - pur concordata con il creditore, non autorizza l'ente a spalmare l'imputazione (e quindi la copertura finanziaria) sui diversi esercizi. Ogni diversa prassi nasconderebbe, infatti, una finalità dilatoria del debito, in grado di compromettere la veridicità dei documenti contabili e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.Rimane infine da sottolineare che la registrazione del costo e del debito di spese rateizzate nella contabilità economico-patrimoniale dovrà avvenire interamente a carico dell'esercizio di competenza, salvo poi movimentare il debito negli esercizi successivi in coincidenza con il pagamento delle rate.

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