Fisco e contabilità

Pareggio di bilancio, nel monitoraggio entra l’avanzo solo se utilizzato davvero

di Elena Masini e Cristina Muscillo

Il monitoraggio del pareggio di bilancio 2018 in scadenza il 30 gennaio, anche se privo della “tensione” connessa all'applicazione delle sanzioni a carico degli enti inadempienti (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 gennaio), rappresenta ugualmente un adempimento da curare con attenzione.
La novità di questo penultimo appuntamento (in vista della certificazione finale di marzo) è senza dubbio rappresentata dalla valorizzazione, alla voce AA, dell'avanzo di amministrazione per investimenti, reso possibile grazie allo sblocco disposto con la circolare della RgS n. 25/2018. In attesa di istruzioni ufficiali che andranno diramate dal ministero in tempo utile per la certificazione del saldo, gli enti sono chiamati a valutare in autonomia le soluzioni pratiche alle diverse situazioni che si possono presentare, per le quali riteniamo utile fornire un breve vademecum:
colonna da valorizzare: il campo da valorizzare per l'avanzo riguarda solo la colonna dei dati gestionali competenza (colonna a), e non anche la colonna relativa alla cassa, in quanto per sua natura l'avanzo non produce nell'anno riscossioni;
avanzo per investimenti: innanzitutto l'avanzo che può essere valorizzato nel pareggio 2018 è solamente quello che finanzia la spesa allocata al titolo 2 o 3 del bilancio, che riguarda non solo le opere pubbliche, ma anche le acquisizioni di beni durevoli (autovetture, attrezzature informatiche, eccetera), erogazione di contributi di parte capitale, rimborso di oneri di urbanizzazione, acquisizione di partecipazioni azionarie e altre spese di investimento. Rimane escluso l'avanzo di amministrazione utilizzato per finanziare la spesa corrente;
quote vincolate da mutuo: non possono essere considerate ai fini del saldo di finanza pubblica le risorse provenienti da indebitamento. Pertanto se l'ente ha applicato avanzo vincolato mutui per finanziare investimenti, tali risorse non possono essere valorizzate al rigo AA. Diversamente, ogni altra tipologia di quota applicata (accantonata, vincolata, destinata o libera) può costituire entrata utile per il rispetto del pareggio;
avanzo coperto da spazi strutturali propri: se l'avanzo di amministrazione applicato per investimenti risulta coperto (in tutto o in parte) da spazi strutturali propri non utilizzati per spesa corrente, non occorre che l'ente lo inserisca alla voce AA, in quanto ciò finirebbe solamente per aumentare il risultato finale senza alcun beneficio per l'ente. Ciò evita all'ente di registrare a consuntivo un saldo utile superiore al saldo obiettivo, determinando un overshooting non necessario. Ad esempio, se l'ente, avendo a disposizione spazi strutturali propri pari a 200, ha applicato avanzo per investimenti per 300, potrà limitarsi ad inserire alla voce AA l'importo di 100 anziché i 300 utilizzati. Se invece i 200 di spazi propri sono stati utilizzati interamente per applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, potrà inserire alla voce AA l'intero importo di 300;
avanzo coperto da spazi finanziari concessi: analogamente può dirsi per l'avanzo di amministrazione per il quale l'ente ha ottenuto spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale o delle intese regionali. In questo caso l'ente risulta già beneficiare di un miglioramento del saldo (indicato alla lettera G del Monit/2018) pari agli spazi concessi, ragion per cui non potrà inserire anche l'avanzo alla voce AA, in quanto si tratterebbe di una duplicazione di poste. Alcuni enti, in difficoltà con la rendicontazione degli spazi tramite la Bdap-Mop, potrebbero essere tentati di lasciare perdere gli spazi ottenuti (non certificando il loro utilizzo nella sezione 2 del Monit e nella Bdap-Mop) e di sostituirli inserendo l'avanzo alla voce AA. Riteniamo non corretta tale soluzione, in assenza di una precisa autorizzazione in tal senso da parte della RgS;
periodo temporale di applicazione dell'avanzo: gli enti potranno riportare sotto la voce AA non solo l'avanzo applicato per investimenti dopo la circolare n. 25/2018, ma anche quello applicato precedentemente, se l'ente ha valutato, alla luce dello sblocco degli avanzi, di modificare l'utilizzo degli spazi finanziari propri per la parte corrente;
avanzo applicato ma non utilizzato: un'ultima precisazione (non secondaria) riguarda l'avanzo applicato ma non effettivamente utilizzato. Non è infrequente la situazione in cui l'ente, dopo aver applicato l'avanzo al bilancio, non è riuscito a completare le procedure amministrative necessarie per poter impegnare le somme o almeno costituire il Fondo pluriennale vincolato (in caso di avanzo non finanziato da mutui). Si pensi ad esempio a un ente che ha applicato al bilancio, a seguito della circolare n. 25/2018, avanzo per 3 milioni di euro per finanziare un'opera, per la quale non è stata indetta la gara a fine esercizio. Le risorse pertanto torneranno di nuovo in avanzo alla fine del 2018. Nonostante la circolare n. 25/2018 parli di avanzo “applicato” riteniamo che in questi casi, in analogia con quanto previsto per il Fondo pluriennale vincolato di entrata dal comma 466 della legge 232/2016, l'avanzo di amministrazione non possa essere indicato come entrata nel pareggio di bilancio, in quanto la spesa non risulta gravata dai relativi impegni. Diversamente l'ente otterrebbe un indebito vantaggio sul saldo, che potrebbe essere impiegato a copertura di spese correnti. Nel conteggio dell'importo di avanzo da valorizzare alla lettera AA, quindi, dovranno essere verificati tutti gli impegni effettivamente finanziati, come risulteranno in sede di riaccertamento ordinario dei residui, a prescindere dagli stanziamenti in modo da inserire la voce già al netto delle quote non utilizzate, a differenza del Fondo pluriennale vincolato in cui l'importo viene inserito al lordo, salvo poi essere rettificato dalla voce A4. Qualora gli enti non riescano ad attivare tale verifica in tempo utile per la scadenza del 30 gennaio, potranno disporla in sede di certificazione finale, modificando a tale data le risultanze del monitoraggio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©