Fisco e contabilità

L’ordinanza di demolizione va notificata all’autore dell’abuso e al proprietario del terreno

di Mauro Donini - Rubrica a cura di Anutel

L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva, in base all’articolo 31 del Dpr 380/2001 (testo unico in materia di edilizia), dev’essere notificata all’autore dell’abuso e al proprietario del terreno se non son o la stessa persona. In difetto di notifica è illegittimo il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime, in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Così ha chiarito il Tar Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza del 28 gennaio 2019 n.1053.

Il caso
Ai ricorrenti è stata notificata la determinazione dirigenziale che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva e dell'area di sedime per non eseere stata eseguita l’ordinanza di demolizione.
Nell’impugnare il provvedimento al Tar, i ricorrenti precisano, tra l'altro, di essere divenuti proprietari del terreno sul quale è costruito il manufatto illegale, in quanto eredi di chi era proprietario e autore dell'abuso. Il Comune, però, ha notificato l'ordinanza di demolizione, atto presupposto rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, soltanto al precedente proprietario che realizzò l'abuso (e che non effettuò la demolizione) e non anche agli attuali proprietari: da qui, a giudizio dei ricorrenti, l'illegittimità del successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.

La decisione
Il Tar accoglie la tesi dei ricorrenti e annulla il provvedimento impugnato. Secondo i giudici, infatti, la notifica dell'ordine di demolizione al soggetto che risulti proprietario al momento dell'adozione del provvedimento ripristinatorio, oltre che all'autore dell'abuso edilizio, è il presupposto necessario per il successivo atto di acquisizione gratuita dell'opera e del sedime al patrimonio comunale.
In assenza di notifica, gli attuali proprietari non sono stati messi in condizione di dare esecuzione all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine previsto dall'articolo 31 del Dpr 380/2001 (novanta giorni dall'ingiunzione) e dunque agli stessi non può essere comminata la sanzione prevista per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, vale a dire l'acquisizione gratuita del manufatto e dell'area di sedime al patrimonio comunale.
La predetta acquisizione gratuita, afferma il Tar, sarebbe dunque effettuata al di fuori delle modalità previste dalla Legge e poste dall'ordinamento a tutela del diritto di proprietà inciso dal provvedimento sanzionatorio. Inevitabile, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della determinazione dirigenziale.
La sentenza appare condivisibile e in linea con l’articolo 31, comma 2, del Dpr 380/2001 che esplicitamente afferma: «il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3».

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