Fisco e contabilità

Tempi di pagamento stretti per gli enti finanziatori

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La gestione dei tempi di pagamento entro i limiti previsti dalla direttiva europea 2011/7/Ue diventerà uno degli adempimenti più «attenzionati» degli enti locali, alle prese con il calcolo dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 1, comma 849/857, della legge di bilancio 2019. Come sempre, però, si cerca di porre rimedio a una situazione solo nella parte finale del procedimento, e cioè il pagamento, trascurando di analizzare le motivazioni che ne stanno causando il ritardo. Le cause sono principalmente di due tipi: aspetti organizzativi e carenza di liquidità.

Un fenomeno sempre più rilevante relativo alla liquidità è spesso rappresentato dal ritardo con cui vengono erogati i trasferimenti agli enti di minori dimensioni, i quali si trovano spesso costretti ad anticipare con i propri fondi di cassa le spese finanziate da altri enti. Al fine di poter risolvere questo problema, in realtà, gli enti hanno anche a disposizione una vecchia norma, emanata nel corso dell'anno 2014 proprio con il fine di accelerare i tempi di pagamento, riferita ai trasferimenti tra pubbliche amministrazioni, con esclusione del servizio sanitario nazionale e delle Regioni e Province a statuto speciale. Si tratta dell'articolo 44 del Dl 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 che stabilisce che «i trasferimenti devono essere erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per l'erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria».

In applicazione di questa norma, quindi, gli enti locali sono autorizzati a richiedere l'adempimento rappresentato dall'emissione del mandato di pagamento da parte degli enti finanziatori entro i termini e alle condizioni previste dal decreto, evitando quei ritardi ingiustificati che producono danni economici a carico degli enti finanziati e, di conseguenza, dei loro fornitori. Su questo aspetto procedurale dovranno vigilare sia le ragionerie degli enti che gli organi di revisione, in considerazione del fatto che sono state applicate all'Italia sanzioni per inadempienza e che le stesse potrebbero ricadere sugli operatori degli enti che hanno omesso di attivarsi per evitare i ritardi di pagamento dei debiti commerciali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©