Fisco e contabilità

Arconet conferma l’addio al prospetto sugli equilibri di finanza pubblica

di Vincenzo Giannotti

La semplificazione delle regole di finanza pubblica stabilita nella legge di bilancio 2019 per gli enti locali ha di fatto cancellato l'obbligo di allegare al bilancio 2019-2021 il «Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica» previsto dalla legge di bilancio 2017, pur non espressamente abrogato. La risposta di conferma sul fatto che questo adempimento non sia più necessario è stata pubblicata dalla Commissione Arconet.

Le disposizioni della legge di bilancio 2019
I commi 820 e 821 dell'articolo1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 hanno disposto che, a partire dall'anno 2019, gli enti potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (inclusa la quota da indebitamento), nel rispetto delle regole stabilite dal Dlgs 118/2011. In questo caso, gli enti locali si considereranno in equilibrio, già a partire dal bilancio di previsione 2019, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, secondo il prospetto dell'allegato 10 del Dlgs 118/2011 al rendiconto di gestione.

La domanda posta da un ente locale
Un ente locale si è posto il dubbio sulla necessità di allegare al proprio bilancio di previsione 2019-2021 anche il prospetto di verifica sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, essendo venute meno le norme sul pareggio di bilancio già a partire dall'anno 2019. Il dubbio nasce dal fatto che la legge di bilancio 2019 non ha espressamente abrogato le disposizioni contenute nel comma 468 della legge 232/2016 secondo cui «al bilancio di previsione é allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione».

La risposta di Arconet
La risposta n. 33, pubblicata il 21 febbraio 2019 sul sito Arconet, ha chiarito che i commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, gli enti locali, con esclusione delle Regioni a statuto ordinario, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Questa informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della «Verifica equilibri» allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Dlgs 118/2011. Pertanto, ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla Bdap, questi enti possono non compilare «Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

La risposta di Arconet

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