Fisco e contabilità

Avvio immediato per gli incentivi anti-evasione Imu e Tari - Ifel chiede l'ampliamento agli incassi da ravvedimento

di Giuseppe Debenedetto

Gli incentivi previsti per l'attività di recupero di Imu e Tari sono già applicabili nel 2019, sul maggior gettito rispetto al 2018, ma al momento non è possibile considerare anche il recupero da riscossioni "sollecitate" che si verificano in regime di ravvedimento operoso ultrannuale. Si tratta dei principali chiarimenti forniti dall'Ifel con la nota di approfondimento del 28 febbraio 2019, corredata da schemi di regolamento e delibera, sul nuovo strumento di sostegno alle attività di gestione delle entrate comunali.

Ambito di applicazione
Il comma 1091 della legge di bilancio 2019 ha reintrodotto un dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione delle entrate, ripristinando così gli incentivi per il personale anche se con una formulazione diversa rispetto al passato.
L'Ifel evidenzia in primo luogo che la norma fa riferimento esclusivo ai due tributi principali dei Comuni (l'Imu e la Tari), scelta che si rivela "arbitraria" in quanto l'ente può aver recuperato somme significative anche da altri tributi o entrate patrimoniali.
In secondo luogo, la nozione di «maggior gettito» non può che riferirsi al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito nelle forme proprie di ciascun tributo: l'autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell'Imu, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della Tari.
In terzo luogo, la norma richiede che il gettito di riferimento sia accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente, con un richiamo esplicito al «conto consuntivo approvato» e richiede che il maggior gettito stesso sia «relativo agli accertamenti» dei due tributi indicati. Il punto di riferimento risulta quindi l'iscrizione nel bilancio comunale delle riscossioni registrate nell'esercizio precedente e quindi risultanti a rendiconto. In sostanza ciò che rileva è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal periodo di emissione dell'atto. Quindi, il parametro di riferimento ai fini dell'alimentazione del Fondo deve essere l'ammontare complessivo del maggior gettito realizzato in un determinato anno.
L'Ifel chiarisce inoltre che le riscossioni da considerare dovrebbero comprendere anche le entrate da sanzioni e interessi riscosse con il pagamento degli importi intimati con gli atti di recupero.

Ravvedimento operoso lungo
Non è invece possibile allo stato attuale utilizzare le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di «ravvedimento operoso lungo», istituto molto diffuso che può arrivare anche a coprire l'intero periodo concesso al Comune per la notifica degli atti di accertamento, a seconda della scelta regolamentare effettuata da ciascun ente. Sul punto l'Ifel aveva già chiesto, in sede di conversione in legge del Dl semplificazioni, l'estensione degli incassi da ravvedimento e insisterà per ottenere una modifica normativa.
L'Ifel chiarisce inoltre alcuni aspetti sulle condizioni di applicabilità e sull'erogazione del fondo incentivante, anche in favore di dirigenti e posizioni organizzative, non destinato peraltro al solo personale dell'ufficio tributi ma anche a quello assegnato ai diversi uffici che in vario modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
L'Ifel infine evidenzia che il fondo incentivante 2019 dovrà essere costituito avendo riguardo alle riscossioni da recupero Imu/Tari realizzate nel 2018 e potrà essere utilizzato per incentivare gli obiettivi del settore entrate previsti per il 2019 (anno di riferimento).

La nota di approfondimento

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©