Appalti

L'incarico di vertice di una partecipata a chi è in pensione può essere solo a titolo gratuito

di Ulderico Izzo

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti lombarda, con la delibera n. 28/2019, resa su richiesta di parere collaborativo, da parte di un comune della provincia milanese, ha ribadito che rientra nell’ampio alveo degli interventi legislativi volti alla riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, il divieto posto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 a mezzo del quale non è possibile conferire incarichi retribuiti a soggetti, già dipendenti pubblici o privati, in quiescenza.

Il fatto
Il Sindaco del Comune di Bollate ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere, con riferimento alla casistica di seguito indicata, l’ambito di applicabilità dell’articolo 9 comma 5, Dl 95/2012, il quale disciplina il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a lavoratori pubblici e privati in quiescenza.
Nello specifico il rappresentante legale dell’ente ha chiesto: “…di conoscere se, le restrizioni legislative in tema di divieto di attribuzione di incarichi di Governo retribuiti a soggetti collocati in quiescenza si applicano anche:
a) al Presidente/componente CdA di una Srl – in house - controllata al 100% dal Comune, designato dal Comune stesso, nominato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 23 dello Statuto societario, dall’assemblea dei soci nel 2016 – 2 nomina ratificata poi dal CdA – e andato in quiescenza successivamente nel 2017 nel corso del suo mandato, che scadrà nel 2019. (…)
b) in caso di applicazione del divieto sopraccitato, l’Amministrazione deve richiedere al Presidente/componente CdA, che ha continuato a percepire la relativa indennità dopo lo stato di messa in quiescenza, il rimborso di quanto ricevuto?...”

La delibera
Il giudice del controllo ha ribadito il divieto sancito dalla norma di riferimento anche in riferimento alla posizione assunta dal giudice di legittimità costituzionale (sentenza n. 124/2017), che ritiene il detto veto si collega al carattere limitato delle risorse pubbliche, che giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni.
sIl Collegio, con riferimento al primo quesito sottoposto, ha chiarito che la possibilità da parte di un ente pubblico territoriale, quale il comune, di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione è consentita solo nel caso in cui l’incarico de quo sia a titolo gratuito. È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza.
Se nel corso dell’espletamento del mandato sussiste una modifica dello status, da dipendente a pensionato, corre l’obbligo per l’organismo partecipato di sospendere qualsiasi corresponsione del compenso e ove corrisposto sarà sempre la società partecipata e non l’amministrazione detenete la totalità del capitale, ha porre n essere tutte le procedure finalizzate al recupero dei quanto indebitamente percepito.

Conclusioni
Gli enti locali partecipano alle politiche di spending review, cosa che si attua anche con la possibilità di attribuire incarichi a titolo, esclusivamente gratuito, ei confronti di ex lavoratori, pubblici e privati, in quiescenza.

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