Fisco e contabilità

Iscrizione delle coop sociali all'albo, illegittimo il requisito dell'attività prevalente nella Regione

di Michele Nico

Lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente nel territorio regionale, quale requisito necessario per l'iscrizione della cooperativa sociale nell'albo previsto dalla legge 381/1991, è una restrizione ingiustificata che contrasta con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione ai quali deve sempre improntarsi l'affidamento dei servizi. Questo il principio sancito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere AS 1565/2019, con il quale ha esaminato la legge della Regione Piemonte 19/2018, recante norme per il riordino dell'ordinamento regionale.
Si tratta della classica legge «omnibus», formata da oltre 150 articoli volti ad adeguare le norme della Regione alle disposizioni nazionali nell'ambito di molteplici settori, come il commercio, l'energia, le attività produttive ed estrattive, la cultura, i trasporti, vincolo idrogeologico e demanio idrico, ambiente, le politiche forestali e il governo del territorio.

L'albo delle cooperative sociali
La norma si occupa, tra l'altro, della disciplina per l'iscrizione delle cooperative sociali all'albo piemontese, che è articolato in 3 parti:
• sezione A, dove vengono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;
• sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
• sezione C, riservata all'iscrizione dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
La modifica, introdotta dall'articolo 119 della legge regionale 19/2018, prevede che ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B le cooperative sociali debbano svolgere attività lavorativa prevalente in Piemonte, precisando che la definizione del requisito viene demandata a un'apposita delibera della Giunta regionale. Va aggiunto, per completezza, che secondo la norma il requisito non si applica alle cooperative sociali già iscritte all'albo da almeno 3 anni.

La censura dell'Agcm
La previsione, come si è detto, viene censurata senza mezzi termini dall'Autorità, che a sostegno di questa posizione osserva come il requisito dell'attività prevalente in ambito locale non è previsto da nessuna disposizione della normativa nazionale.
Il parere in esame cita un passaggio della sentenza n. 540/2012 del Consiglio di Stato, Sez. V, ove si afferma che l'«iscrizione di una cooperativa sociale nell'Albo regionale (…) non ne limita in alcun modo la sua capacità operativa al solo ambito territoriale corrispondente alla regione nel cui Albo essa è stata iscritta», di modo che una simile limitazione «determinerebbe una patente violazione del principio comunitario di libera circolazione dei servizi».
È il caso di notare che con parole non molto diverse si esprime anche l'Anac con la delibera n. 32/2016, avente a oggetto le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. Nella delibera si legge che «secondo la giurisprudenza amministrativa l'iscrizione in parola non limita di per sé la capacità operativa della cooperativa al solo ambito territoriale corrispondente alla Regione nel cui albo essa è stata iscritta, poiché una simile limitazione sarebbe contraria alla stessa logica della normativa, finalizzata a disciplinare un fenomeno di rilievo nazionale». In seguito l'Autorità anticorruzione si spinge ad affermare che al soggetto interessato «non può nemmeno essere richiesto di dimostrare l'equipollenza delle abilitazioni di cui già in possesso con quelle della Regione interessata, perché ciò equivarrebbe a una nuova autorizzazione mascherata».
Il tema è molto delicato, anche perché l'Antitrust viene interpellata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie, un segnale questo che dovrebbe indurre la Regione Piemonte a riesaminare senza indugio la disposizione censurata, per disinnescare un potenziale conflitto tra poteri pubblici che potrebbe finire dinanzi alla Corte Costituzionale.

Il parere dell'Agcm AS 1565/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©