Fisco e contabilità

Il riaccertamento cambia ancora - Nuove regole per i rendiconti approvati dopo il decreto in Gazzetta

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La firma del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2019 cambia i saldi del rendiconto 2018. A pochi giorni dal termine delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, mutano i criteri per la contabilizzazione delle spese per opere pubbliche e, in particolare, per le spese di progettazione e l'accantonamento a fondo pluriennale vincolato.
Il decreto divulgato nei giorni scorsi sul sito della Commissione Arconet, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, inserisce i nuovi criteri all'interno del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.
La spesa riferita al livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è contabilizzata al titolo 2, a condizione che l'opera progettata sia prevista nei documenti di programmazione, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento. A fine anno, le risorse possono essere conservate a fondo pluriennale vincolato, a condizione che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento, per le quali l'aggiudicazione definitiva deve avvenire entro l'esercizio successivo.

I requisiti
Con riferimento alle opere pubbliche i nuovi principi contabili prevedono una serie di requisiti per la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Innanzi tutto è necessario che sia accertata l'entrata che finanzia l'opera e che l'intervento (se di valore superiore a 100 mila euro) sia iscritto nel programma dei lavori pubblici.
Oltre a queste due condizioni, per mantenere l'accantonamento a fondo pluriennale vincolato è necessario che le spese previste nel quadro economico siano impegnate (anche parzialmente) sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate imputate secondo esigibilità. Le voci possono riguardarela spesa per l'acquisizione di terreni, gli espropri e le occupazioni di urgenza, la bonifica di aree, l'abbattimento di strutture preesistenti, la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, l'allacciamento ai pubblici servizie analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
In assenza degli impegni di spesa soprarichiamati, per mantenere il fondo pluriennale vincolato occorre che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo, le risorse accertate, ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale vincolatoV si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione).

La conservazione del fondo
Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è poi condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera.
Infine, è possibile conservare l'accantonamento al fondo pluriennale se, entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base di gara per l'esecuzione del lavoro, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento (in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione).
L'applicazione pratica di queste regole al rendiconto 2018 necessita però che il riaccertamento ordinario venga deliberato dalla giunta dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (Faq Arconet n. 32).

La bozza del decreto

La Faq Arconet n. 32

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