Fisco e contabilità

Fondo crediti, il rendiconto chiude con il metodo di calcolo semplificato

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in occasione del rendiconto rappresenta uno degli aspetti cruciali della gestione da consuntivare, così importante da determinare le sorti del risultato di amministrazione in termini di avanzo o di disavanzo. Quest'anno la partita assume connotati ancora più delicati per due motivi: il superamento dei vincoli di finanza pubblica e lo scadere del regime transitorio che consente di calcolare il fondo secondo il metodo semplificato.

Il superamento dei vincoli di finanza pubblica
Il definitivo tramonto dei vincoli di finanza pubblica sancito dalla legge 145/2018 a partire dal 2019 segna una svolta irreversibile nella gestione del bilancio da parte degli enti. Le amministrazioni sono tornate libere di utilizzare le risorse confluite nei risultati di amministrazione senza più limiti se non quelli dettati dall'ordinamento contabile (e, per gli enti in disavanzo, dall'articolo 1, commi 897-900 della medesima legge 145/2018). Per questo motivo diventa fondamentale che il fondo crediti sia calcolato in maniera corretta e congrua rispetto all'effettivo rischio di inesigibilità sotteso ai residui attivi conservati in bilancio. Infatti, se precedentemente una sottovalutazione del rischio (e quindi dell'accantonamento a fondo crediti) a favore delle risorse libere dell'avanzo non comportava particolari conseguenze, in quanto tali risorse rimanevano comunque imbrigliate nel pareggio di bilancio, oggi non è più così. Il tesoretto accumulato in questi ultimi venti anni nei fondi liberi e destinati dell'avanzo è diventata una fonte di finanziamento degli investimenti particolarmente appetibile soprattutto per le amministrazioni in scadenza di mandato. Purché, tuttavia, si tratti di risorse certe ed esigibili, quantificate secondo i criteri dettati dall'armonizzazione e con un adeguato accantonamento per rischi di inesigibilità e altri rischi tipici della gestione (contenzioso). È oramai principio assodato da parte della Corte dei conti quello che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione fino a quando il fondo crediti e gli altri accantonamenti non siano adeguati (Corte dei conti Lombardia n. 48/2019). I responsabili finanziari sono quindi chiamati a una scrupolosa valutazione dei residui attivi sui quali calcolare il fondo crediti e a disporre un accantonamento che, secondo principi di prudenza e veridicità, garantisca duraturi equilibri di bilancio.

Il metodo semplificato
Il rendiconto 2018 è l'ultimo anno in cui il principio contabile allegato 4/2 ammette la possibilità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo il metodo semplificato, ovvero: Fcde accantonato nel rendiconto 2017 – utilizzi del Fcde per cancellazione di crediti inesigibili + Fcde accantonato nel bilancio di previsione 2018. Quest'anno agli utilizzi per cancellazione di crediti inesigibili si accompagna anche quello per lo stralcio dei crediti fino a mille euro dichiarati insussistenti per effetto dell'articolo 4 del Dl 119/2018. L'Anci, nel 2018, aveva richiesto un allungamento del regime transitorio, per allinearlo a quello previsto per il bilancio di previsione che prevede un abbattimento dell'accantonamento fino al 2020 compreso. La fumata nera da parte della Commissione Arconet ha solo rinviato la partita, ma di certo gli enti non possono ignorare la circostanza e devono valutare lo scenario che si potrebbe prospettare con il rendiconto 2019 in caso di mancata proroga del metodo semplificato. Determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo il metodo ordinario e verificare il gap rispetto al metodo sintetico consente di calcolare l'entità delle risorse che mancano all'appello e decidere eventuali strategie. In alcuni casi gli enti potrebbero anche decidere di far emergere anticipatamente il disavanzo, per poter sfruttare i cinque anni di tempo concessi dall'articolo 11-bis, comma 6, del Dl 135/2018, qualora tale deficit sia originato dalla cancellazione dei crediti fino a 1.000 euro.

Il metodo ordinario
Lo scenario appena delineato rende inevitabile il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo il metodo ordinario, in base al quale:
a) su tutti i residui attivi non riscossi alla data del 31 dicembe 2018 deve essere calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità, tranne che per i residui attivi relativi a crediti riscossi per cassa (addizionale Irpef), i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni e quelli assistiti da fidejussione. I crediti vero le partecipate devono essere ricompresi nel perimetro della svalutazione (Corte conti Umbria n. 86/2018);
b) la percentuale di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere calcolata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui rispetto ai residui attivi iniziati intervenute nei cinque anni precedenti dal 2014 al 2018 (Corte dei conti Lombardia, delibera n. 112/2018 e Corte dei conti Veneto, delibera n. 311/2018). Non rilevano le variazioni sui residui intervenute dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio di riferimento. Se l'entrata è di nuova istituzione e non si dispongono di dati per calcolare la media, si dovrà quantificare il fondo secondo una stima prudenziale del responsabile che può anche fare riferimento a entrate analoghe (si pensi all'Imu/Ici, alla Tari/Tarsu);
c) il grado di analisi che dovrà compiere il responsabile finanziario spazierà tra il capitolo, la categoria e la tipologia di entrata. Non si ritiene corretto associare più capitoli di entrata o calcolare il fondo sull'intero titolo;
d) la media da scegliere tra i quattro metodi di calcolo ammessi dall'ordinamento dovrebbe rispecchiare l'attuale andamento della riscossione del credito. Ciò al fine di evitare che percentuali prossime al 100% registrate in anni non armonizzati (in assenza di una ricostruzione extracontabile delle somme non accertate) falsi la media, portando ad un accantonamento sottostimato rispetto al reale rischio di inesigibilità.

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