Fisco e contabilità

Economie da surroga dei mutui fuori dalla destinazione vincolata agli investimenti

di Vincenzo Giannotti

Il legislatore con il Dl 78/2015 ha permesso agli enti locali, per un periodo di tempo determinato (dal 2015 al 2020), di poter utilizzare liberamente le economie di spesa generate dalla rinegoziazione dei mutui. Secondo la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche (deliberazione n. 12/2019) queste agevolazioni sono estensibili anche alle economie derivanti dalla surroga dei mutui, in considerazione dell'adesione alla nozione di surroga quale "rinegoziazione" in senso funzionale, comprendente la «rinegoziazione, anche con altri Istituti di credito», con il vincolo da parte degli enti locali di non aumentarne la durata per evitare di trasferire i relativi oneri sulle generazioni future. In questa cornice giuridica, l'Osservatorio del Viminale, con l'approssimarsi della scadenza sulla libera utilizzabilità di queste economie, ha sollecitato il legislatore, con un atto di indirizzo a rifinanziare un fondo per l'erogazione di contributi destinati al pagamento delle penalità o indennizzi da corrispondere in caso di anticipata estinzione, essendo queste ultime il maggior freno da parte degli enti locali all'attivazione dell'agevolazione pur consentita dal legislatore.

Le indicazioni dell'Osservatorio
I tecnici dell'Osservatorio hanno preso atto che, nonostante da diversi anni i tassi di interesse abbiano raggiunto un livello minimo stazionario, gli enti locali che a suo tempo hanno contratto mutui con tassi particolarmente elevati, data la diversa congiuntura economica e finanziaria, non sono riusciti sino a oggi ad effettuare operazioni di anticipata estinzione dei medesimi a causa, sia delle elevate penalità o indennizzi da pagare, sia della contabilizzazione di queste poste a spese di esercizio. La normativa contabile vigente ha, infatti, escluso che le risorse ottenute con nuovi mutui a tassi vantaggiosi potessero essere indirizzate anche al pagamento delle penalità o indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui pregressi, dovendo l'ente procedere a spesarle nell'esercizio senza poterle quindi capitalizzare con i nuovi mutui. Proprio a fronte di questa limitazione e della mancata opportunità di addivenire a una negoziazione vantaggiosa dei propri mutui pregressi, il legislatore è intervenuto mediante l'erogazione di contributi destinati al pagamento delle penalità o indennizzi da corrispondere, ma esclusivamente in favore di quegli enti locali che avessero destinato il proprio avanzo libero all'estinzione dei mutui contratti. In altri termini, la presenza di disavanzi diffusi, anche a fronte dei riaccertamenti straordinari dei residui effettuati in occasione del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, ha ristretto oggi la platea dei possibili destinatari, come certificato dai fondi per contributi alimentati dal decreto legge 113/2016. Di qui la necessità di spingere il legislatore al rifinanziamento di un fondo dedicato a supportare tutti gli enti locali alla rinegoziazione dei mutui precedentemente contratti a tassi all'epoca sicuramente superiori a quelli attuali, con evidente beneficio in termini di riduzione della spesa corrente.

Le indicazioni dei giudici contabili
Il collegio contabile marchigiano, sollecitato a fornire risposta sulla surroga di mutui, ha preliminarmente evidenziato che si è in presenza di un'operazione finanziaria complessa dove non si vi è l'assunzione di un mutuo (vietato in quanto non destinato a investimento) ma a una "sostituzione" di mutui con un altro mutuo, che si differenzia con riferimento alla figura del creditore e alle specifiche condizioni contrattuali. In altri termini, l'operazione non determina la creazione di un nuovo debito, essendo finalizzata alla riduzione del costo di un debito già esistente avvalendosi di più vantaggiosi tassi di interesse. L'operazione, per essere legittima, è pur sempre soggetta ad alcune condizioni. La prima riguarda la durata del finanziamento che deve essere non superiore a quella precedente, al fine di evitare il trasferimento dei relativi oneri sulle generazioni future. La seconda condizione riguarda la destinazione delle economie di spesa realizzate da vincolarle al finanziamento degli investimenti secondo la condizione posta dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione. Pur nell'evidenza della destinazione obbligatoria, il legislatore ha svincolato, in via eccezionale e temporanea, in un ristretto arco temporale (dal 2015 al 2020), la destinazione di tali economie ad investimenti rendendole liberamente utilizzabili. L'agevolazione è estensibile anche alle economie derivanti dalla surroga dei mutui, in considerazione dell'adesione alla nozione di surroga quale "rinegoziazione" in senso funzionale, comprendente la «rinegoziazione, anche con altri Istituti di credito».

Il parere della Corte dei conti Marche n. 12/2019

L'atto di indirizzo dell'Osservatorio del Viminale

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