Fisco e contabilità

Società in house, personale e mutui: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

VINCOLI DI FATTURATO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE
Secondo l'articolo 16 del Dlgs 175/2016 la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato dell'80 per cento che legittima l'affidamento in house, destinabile anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Rileva, in proposito, il vincolo legato al limite costituito dalla prevalenza dell'attività svolta con l'ente affidante, secondo il quale il soggetto in house deve svolgere la parte più importante della propria attività con il soggetto o i soggetti pubblici che lo controllano e la diversa attività, eventualmente svolta, deve risultare accessoria, marginale e residuale. Il Collegio, condividendo la giurisprudenza espressa dal Giudice amministrativo, non ritiene che la sua lettura coordinata autorizzi a derogare al limite quantitativo stabilito dell'80 per cento, ma consente soltanto di svolgere attività ulteriori, «finalità diverse» nell'osservanza comunque delle condizioni e dei limiti indicati.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 87/2019

VINCOLI DI SPESA DI PERSONALE
Uno degli aspetti più innovativi del Dlgs 75/2017 è legato al superamento della dotazione organica, sostituita dal concetto di spesa massima potenziale che, per i comuni, continua a essere fissata dalla legislazione vigente. Non si introduce pertanto, con le richiamate linee guida, un nuovo tetto di spesa conservando efficacia le norme sulla definizione dei budget assunzionali e sul contenimento della spesa per il personale. Il Ptfp rappresenta un vincolo per l'ente in quanto, se non adottato, impedisce l'assunzione di nuovo personale. Sotto questo profilo va rilevato che il 2018 è stato l'ultimo anno in cui ha avuto applicazione la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016/2018, dalla legge di bilancio 2016. I limiti di spesa per il personale da rispettare per i singoli Comuni sono indicati dalla legge 296/2006, commi 557 e seguenti o dal successivo comma 562. Di conseguenza, il contenimento della spesa di personale programmata deve considerare come parametro di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, che deve essere rispettato dalla spesa sostenuta in ciascuna annualità.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 86/2019

VINCOLI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI E SURROGA
Qualora si ricorra all'istituto della surroga, la finalità del mutuo non è direttamente riconducibile alla nozione di «investimento» ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, come definita dall'articolo 3, comma 18, legge 350/2003. Con la contrazione del nuovo mutuo, infatti, non viene finanziata una spesa di investimento, ma viene finanziata l'estinzione di un precedente mutuo, a sua volta (legittimamente) contratto per finanziare una spesa di investimento. Seppure in via meramente indiretta e mediata, dunque, laddove si valorizzi la natura di mutuo di scopo del nuovo mutuo e il collegamento funzionale rispetto alla copertura della spesa del debito originario, la finalizzazione al finanziamento di una spesa di investimento è comunque ravvisabile. Il risultato finale dell'operazione non è individuabile nell'assunzione di mutui, in quanto si verifica una «sostituzione» di mutui - già (legittimamente) contratti e in corso di ammortamento - con un altro mutuo, che si differenzia dai precedenti con riferimento alla figura del creditore (in quanto il creditore originario è sostituito dal nuovo Istituto di credito) e alle specifiche condizioni contrattuali. L'istituto della surroga non configura un nuovo indebitamento per l'Ente, ma realizza una nuova e diversa configurazione di un indebitamento già sussistente, assimilabile dal punto di vista funzionale alla rinegoziazione dei mutui, quale forma di «rinegoziazione con altro istituto di credito», con conseguente compatibilità, in via generale e astratta, con i principi previsti dal citato articolo 119, comma 6, della Costituzione., ferma restando l'esigenza della valutazione in concreto dell'operazione effettuata.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - PARERE N. 12/2019

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