Fisco e contabilità

Semplificata la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2018

di Tommaso Pazzaglini (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Per l'esercizio 2018, la relazione al rendiconto dell'organo di revisione degli enti locali ha subito un'importante rivisitazione per maggiore uniformità ai questionari richiesti dalla Corte dei conti da compilare e inviare attraverso la piattaforma dei servizi online Con.Te. Ciò consentirà ai due importanti adempimenti degli organi di revisione di essere meglio coordinati tra loro e di fare un focus sulle informazioni e i dati contabili di principale rilevanza.

Il nuovo format
Il gruppo della Commissione del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con alcuni membri dell'Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali, tra i quali il Presidente Marco Castellani, ha elaborato il format della relazione che risulta innovata e in alcune parti anche semplificata. Occorre però tenere in forte considerazione che molte verifiche che in passato venivano richiamate all'interno della relazione, risultano essere ancora necessarie e di primaria importanza. Da questo punto di vista le check list allegate, che offrono una guida per i controlli da effettuare, saranno ulteriormente implementate, fermo restando che costituiscono carte di lavoro dell'organo di revisione e non vanno allegate e depositate assieme alla relazione. È quindi importante rimodulare le attività di controllo e verifica durante tutto l'esercizio, attraverso un programma di attività, proprio perché in sede di rendiconto non vengono riproposte attività che dovevano essere già state effettuate nel corso dell'esercizio anche mediante la tecnica del campionamento.
È opportuno inoltre richiamare i nuovi Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, elaborati dalla Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti coordinata dal compianto Antonino Borghi e in particolare il documento numero 5 in merito ai controlli sul rendiconto e il documento numero 9 che approfondisce i controlli sulla gestione economico-patrimoniale, conto economico e stato patrimoniale.

I passaggi necessari
Si riporta un riepilogo delle principali novità e verifiche inserite nella relazione; l'organo di revisione deve aver verificato:
• che l'ente non si trovi, nel caso di utilizzo dell'avanzo libero, nelle condizioni degli articoli 195 e 222 del Tuel (ossia utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis dell'articolo 187 del Testo unico, fatto salvo per i provvedimenti di riequilibrio;
• che siano state rispettate le condizioni dell'articolo 187, comma 3 e 3-quater del Tuel e al punto 8.11 del principio contabile applicato 4/2, nei casi di applicazione dell'avanzo presunto, (costituito da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati e utilizzati per le finalità cui sono stati destinati prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. Nel caso di fondi vincolati che ci sia stata la verifica degli stessi da parte della giunta entro il 31 gennaio attraverso un preconsuntivo);
• per la Bdap che l'ente risulti essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati alla data della relazione e se l'ente abbia provveduto alla trasmissione dei dati alla Bdap del rendiconto 2018 attraverso la modalità «in attesa di approvazione» (consigliata per evitare controlli bloccanti e/o segnalare errori nei documenti); è importante ricordare che in caso di inadempienza degli obblighi vige il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale. Inoltre, a decorrere dal 1° novembre 2019 il mancato invio dei dati nei termini comporta altresì la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno;
• che il fondo cassa nel conto del tesoriere al 31 dicembre coincida con quello riportato nelle scritture dell'ente locale e che ci sia anche corrispondenza tra i dati Siope registrati dall'ente e quelli consultabili dalla piattaforma ministeriale;
• che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'ente locale con la periodicità stabilita dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del Dl 70/2011 convertito dalla legge 106/2011;
• che l'ente abbia correttamente contabilizzato la cassa vincolata e gli utilizzi delle anticipazioni di tesoreria e di liquidità;
• che le economie risultanti dai residui passivi eliminati e le entrate esigibili di competenza che hanno finanziato spese di investimento non impegnate siano confluite nelle corrispondenti quote del risultato di amministrazione;
• che siano stati calcolati ed allegati i nuovi otto indicatori di deficitarietà approvati con decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 (ente deficitario con almeno 4 indicatori positivi);
• che sia stato calcolato l'indicatore di tempestività dei pagamenti e l'indicatore dei debiti commerciali alla data del 31 dicembre 2018, con obbligo di pubblicazione secondo l'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e l'articolo 1, comma 859 della legge 145/2018, quest'ultimo di fondamentale importanza dal prossimo esercizio per l'obbligo di costituzione del fondo a garanzia dei debiti commerciali per le amministrazioni il cui debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento;
• che si sia proceduto a calcolare (per valutare gli effetti sulla consistenza ed il risultato di amministrazione) il Fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo ordinario anche nel caso in cui sia stato adottato il metodo semplificato, in quanto è l'ultimo anno per la sua applicazione;
• che le quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso siano congrue, così come risultino congrui gli accantonamenti al fondo perdite aziende e società partecipate e sia stato previsto l'accantonamento per il trattamento di fine mandato del sindaco;
• che le garanzie passive concesse siano state considerate nel calcolo della percentuale di indebitamento;
• che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, non risultino casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interessi o quote capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale);
• che l'ente abbia conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2018 (legge 243/2012, come modificata dalla legge 164/2016, legge 232/2016, articolo 1, commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017, e in applicazione a quanto previsto dalla circolare Mef – RgS 5/2018, come modificata dalla circolare Mef-RgS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'articolo 1, comma 823 della legge 145/2018 e abbia provveduto a inviare la certificazione entro il 1° aprile 2019 (si segnala che il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 abroga, a decorrere dall'anno 2019, le sanzioni da applicare all'ente locale, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, in caso di mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l'anno 2018 ma mantiene comunque fermi gli obblighi di monitoraggio e di certificazione per l'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e, di conseguenza, le sanzioni riferite al ritardato invio della certificazione stessa);
• che sia allegata la nota informativa dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, motivando eventuali mancate conciliazioni;
• che l'ente sia adempiente rispetto agli obblighi di invio alla banca dati degli organismi partecipati del dipartimento del Tesoro;
• che l'ente abbia predisposto la relazione della giunta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 231 del Tuel, secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 6 del Dlgs 118/2011.
Per concludere si richiama l'articolo 239 del Tuel, comma 1, lettera d) e l'articolo 227, comma 2, sul rispetto del termine minimo di 20 giorni per l'elaborazione della relazione da parte dell'organo di revisione, del termine non inferiore a 20 giorni per il deposito della documentazione ai consiglieri comunali e della scadenza del 30 aprile (articolo 227, comma 2-bis) per l'approvazione da parte del consiglio comunale.

(*) Consigliere Nazionale Ancrel

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