Fisco e contabilità

Accertamento delle condizioni di dissesto obbligatorio anche per il commissario ad acta

di Luciano Catania

La dichiarazione di dissesto, da parte del Commissario ad acta, anche se emanata in seguito alla mancata approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, non può prescindere dall’accertamento delle condizioni economiche e finanziarie ad essa propedeutico in base alla legge. La dichiarazione, da parte del Commissario, resta connotata da propri presupposti - da cui non può essere disancorata - e da autonomia funzionale, alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. del Tuel. E’ quello che ha chiarito il Tar di Catania con la sentenza n. 680/2019.

I tempi dell’approvazione del piano pluriennale di riequilibrio
Gli enti locali, in presenza di squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione del consiglio comunale alla procedura di riequilibro finanziario pluriennale, disciplinata dall’art. 243-bis, Dlgs 267/2000.
La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno.
Dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di attivazione della procedura di riequilibrio pluriennale, entro novanta giorni, gli enti debbono deliberare il piano di riequilibrio pluriennale.
Quello assegnato dal comma 5 dell’art. 243-bis è un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporta la procedura di dissesto.
Spetta alla Corte dei Conti, soggetto coinvolto da subito nella procedura, verificare il rispetto di tale termine.

La delibera commissariale
La mancata tempestiva approvazione del piano pluriennale di riequilibrio implica il dissesto dell’ente.
L’irrevocabile deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata, di norma, dal consiglio dell'ente locale e valuta le cause che hanno determinato il default. In caso di inadempienza del consiglio comunale, il Prefetto (o, per la Sicilia, l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali) nomina un Commissario ad acta.
La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.
L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, anche al commissario ad acta.

La sentenza
Il Tar di Catania, con la sentenza n. 680/2019 Reg. Ric (n. 181/2018 Reg.Prov.Coll., depositata il 2 aprile 2019) ha sancito che l’obbligo di valutare le cause che hanno portato al dissesto, grava anche sul Commissario ad acta, nominato dal Prefetto.
Il Commissario, malgrado sia chiamato a porre in essere un atto dovuto, deve comunque procedere ad un’imprescindibilità valutazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 244 del Tuel e, quindi, deve appurare che l’Ente non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero che esistano nei suoi confronti crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità previste per la salvaguardia degli equilibri (art. 193) e per i riconoscimenti di legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194).
La dichiarazione di dissesto deve fare espresso riferimento all’art.246, comma 1, del testo unico degli enti locali e, pertanto, esternare il duplice vaglio delle cause che lo hanno determinato.
Un momento valutativo spetta all’organo di revisione contabile, che deve manifestarlo in una giudizio di carattere specifico, contenuto in una dettagliata relazione che analizza le cause di dissesto, non essendo al fine sufficiente un mero parere.
L’altro momento valutativo è posto in carico al consiglio comunale o, in alternativa, secondo quanto chiarito dal Tar, in capo al Commissario ad acta.
Tale soluzione appare coerente con i criteri di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa e, quindi, con un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, in considerazione delle notevoli conseguenze socio-economiche locali connesse allo stato di dissesto.

La competenza del giudice amministrativo
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 13 marzo 2014, n.5805) ha già avuto modo di chiarire che, se nell'ambito di applicazione della disposizione dell'articolo 243 quater Tuel, pur se testualmente riferita solo all'impugnazione delle delibere di approvazione o diniego del piano, rientrano, più in generale, “ le ulteriori doglianze prospettate nei confronti del suddetto provvedimento della sezione di controllo della Corte dei conti, trattandosi di doglianze sempre afferenti alle modalità di esercizio di tale controllo e così indissolubilmente connesse con quella sopra specificamente richiamata …”, tuttavia “resta ferma, ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all'impugnazione del provvedimento prefettizio, che sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti”.
In particolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando il ricorso non è volto ad impugnare un provvedimento della sezione regionale della Corte dei conti, ma gli atti amministrativi che, nella fase successiva all'intervento della Corte, sono stati emessi dal prefetto, dal commissario ad acta e dai competenti organi regionali.

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