Fisco e contabilità

Indipendenza soggettiva dell'organo di revisione e casi legittimi di revocabilità

di Tiziana Vinci (*) - rubrica a cura di Ancrel

Il reclutamento dell'organo di revisione degli enti locali tramite estrazione a sorte, introdotto dal Dl 138/2011 risponde all'esigenza di attribuire la maggiore indipendenza soggettiva possibile al controllore rispetto al controllato.
L'articolo 21 del Dlgs 123/2011 «Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti e gli organismi pubblici» postula che gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
A garanzia di tale indipendenza l'articolo 235 del tuel prevede che il revisore è revocabile solo per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

L'opinione del vertice della magistratura amministrativa
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2785/2018, ha statuito che i casi previsti di revoca - che devono sempre essere adeguatamente motivati - non possono ridursi solo a quello tipizzato dal predetto articolo 235 del tuel, ma possono ricondursi, più generalmente, al mancato o ritardato svolgimento dell'attività di collaborazione previs.to dall'articolo 1, lettera a), dell'articolo 239 del tuel, così come delle altre funzioni assegnate al revisore sia dall'articolo 239 del tuel, sia da altre norme o anche da previsioni statutarie.
A titolo puramente esemplificativo, facendo riferimento a quanto previsto dal Tar Puglia nella sentenza del 12 marzo 2014 n. 747, gli obblighi istituzionali cui il revisore deve adempiere senza ritardo sono: il rilascio dei pareri previsti per il bilancio di previsione e per il rendiconto; la compilazione del questionario da trasmettere alla Corte dei conti, sia in relazione al bilancio di previsione, sia al rendiconto; la co-sottoscrizione del certificato attestante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma potrebbero benissimo essere annoverate anche le verifiche di cassa e degli agenti contabili con cadenza almeno trimestrale ed altri obblighi istituzionali il cui mancato adempimento recherebbe grave nocumento all'ente.
Nelle motivazioni di queste sentenze è rinvenibile il principio secondo cui le inadempienze del revisore possono impedire od ostacolare il funzionamento dell'organo consiliare e, la sanzione prevista, ossia la revoca, è funzionale ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, in base all'articolo 97 della Costituzione. Occorre però rilevare che lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza 2785/2018 sottolinea come la revoca sia provvedimento riservato a casi di gravi inadempienze del revisore e che tale incarico non è revocabile ad nutum dall'ente comunale, per ragioni di contrasto in ordine alle scelte dell'amministrazione dell'ente locale, poiché, in tal caso, ne verrebbe alterato il corretto rapporto tra controllore e controllati.
Quindi la mancata collaborazione con il Sindaco o con altri organi non integra la fattispecie di gravi inadempienze previste dall'articolo 235 delk tuel. Parimenti l'aver reso pareri motivati non favorevoli non può essere motivo legittimo di revoca.

Il Tar Molise
La revoca dell'organo di revisione – come sancito dal Tar Molise con sentenza n. 355/2016 – facendo ricorso ad un uso distorto del potere in contrasto con il paradigma normativo di riferimento e in assenza di una congrua motivazione è atto illegittimo. Il revisore revocato ingiustamente oltre a poter impugnare la deliberazione di revoca al fine di farne dichiarare la nullità può adire il giudice ordinario per essere risarcito dei danni patiti derivanti dall'atto illegittimamente adottato.
L'indipendenza del revisore degli enti pubblici è lo strumento attraverso il quale si attua il «diritto a una buona amministrazione» codificato all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Abusare o usare in modo distorto l'istituto della revoca è una violazione dell'aricolo 97 della Costituzione e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(*) Componente del comitato esecutivo nazionale Ancrel e presidente sezione di Messina

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