Fisco e contabilità

Esenzione Ici solo se l'attività non ha fine di lucro

di Giampaolo Piagnerelli

Pagano l'Ici la casa del pellegrino e la scuola materna paritaria condotta da un istituto religioso. Queste le conclusioni della Corte di cassazione in due sentenze depositate venenrdì scorso, la n. 10286 e la n. 10288.

La casa di riposo
L'immobile destinato agli anziani per attività esclusivamente assistenziali non sconta l'Ici. Discorso diverso per la struttura che ospita i pellegrini. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 10286/2019. La Corte ha precisato, infatti, che mentre per il ricovero degli anziani ricorrevano sia il requisito soggettivo che oggettivo per l'esenzione, per l'immobile destinato ai pellegrini, invece, non era stato prodotto alcun documento che dimostrasse come il bene non avesse fine di lucro. Anche perché - si legge nella sentenza - un ente pur essendo non profit può perseguire finalità di lucro (si pensi ai circoli sportivi che offrono bibite e altro). Altro chiarimento fornito dalla Cassazione riguarda l'autorizzazione rilasciata dal Comune a svolgere una certa attività (in riferimento ai pellegrini) che di per sé non è sufficiente a garantire il beneficio fiscale. Quindi con riferimento all'immobile destinato a offrire ricettività ai pellegrini ha sbagliato la commissione tributaria regionale ad affermare il diritto all'esenzione per il solo fatto che tale attività era tesa alla formazione e diffusione dei principi di solidarietà cattolica senza accertare che le attività cui gli immobili erano destinati non fossero svolte con le modalità di attività "esclusivamente" commerciale.

La scuola
Sempre sull'Ici la Cassazione si è espressa con l'ordinanza n. 10288/2019 su un istituto scolastico religioso. La Corte anche in questo caso ha analizzato la natura del bene e in funzione di ciò ha decretato o meno la debenza dell'Ici. Secondo la sentenza il versamento dell'imposta era dovuto a meno di non dimostrare che la struttura fosse una onlus senza alcun fine di lucro. Ma solo il pagamento delle tasse annuali da parte degli alunni faceva rientrare la scuola nella sfera Ici, in quanto senza il pagamento ci sarebbe stato un buco nelle entrate con evidente concessione di aiuti di stato. Anche in questo caso, errore della commissione tributaria regionale nel ritenere idonee a escludere la natura economica alle attività didattiche svolte. Queste, infatti, andavano analizzate con maggiore attenzione per verificare la gratuità delle attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli alunni o dai loro genitori fossero, per loro entità, inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato.

La sentenza della Corte di cassazione n. 10286/2019

La sentenza della Corte di cassazione n. 10288/2019

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