Fisco e contabilità

Debiti commerciali, al primo invio l'ente può «correggere» lo stock di debito che risulta dalla Pcc

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Con una nota di approfondimento pubblicata nei giorni scorsi, l'Ifel prova a dipanare l'intricata matassa della comunicazione dei debiti commerciali prevista dalla legge di bilancio 2019. Si tratta di un chiarimento importante che arriva a pochi giorni dalla scadenza di un obbligo che sta preoccupando (e non poco) i servizi finanziari, soprattutto a causa del mancato allineamento dei dati sulla Pcc.

Le diverse comunicazioni in scadenza
In base al comma 867 della legge 145/2018, gli enti devono comunicare alla Pcc, entro il 30 aprile, l'ammontare del debito commerciale residuo scaduto e non pagato alla data del 31 dicembre 2018. L'adempimento non deve essere confuso con la comunicazione di assenza di posizioni debitorie (che scade sempre il 30 aprile), prevista dall'articolo 7, comma 4, del Dl 35/2013 (introdotto dal Dl 66/2014), in quanto muove da altre norme e ha finalità del tutto diverse. Infatti:
a) l'obbligo disciplinato dal dL 35/2013, è funzionale alla certificazione/cessione/anticipazione dei crediti da parte dei creditori. Esso non considera le fatture scadute al 31/12 dell'esercizio precedente e pagate entro la data della comunicazione;
b) l'obbligo introdotto dalla legge 145/2018 è funzionale all'applicazione delle misure «sanzionatorie» previste dai commi 857-868 della medesima legge e, in particolare, l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali. Esso quindi comprende tutte le fatture per le quali al 31 dicembre erano scaduti i termini di pagamento, anche se nel frattempo sono state pagate.

Lo stock di debito della Pcc
Per agevolare il compito, nell'apposita funzione messa in linea dalla Pcc (Ricognizione debiti > Comunicazione debiti Legge 145/2018, a cui si accede solamente con le credenziali del responsabile dell'amministrazione), gli enti possono visualizzare il dettaglio del residuo debito scaduto che risulta nella piattaforma e scaricare un elenco delle fatture scadute, gestibile su foglio excel, che concorrono a tale quantificazione. Nel calcolo dello stock la piattaforma considera tutte le fatture interamente scadute entro il 31/12 e non pagate in tutto o in parte entro tale data, al netto di:
• note di credito che hanno l'effetto di ridurre lo stock di debito;
• le fatture non pagate contabilizzate in stato «sospeso» per contenziosi o contestazioni, anche se la contabilizzazione è intervenuta successivamente al 31/12;
• le fatture non pagate in stato «non liquidabile», anche se la contabilizzazione è intervenuta successivamente al 31/12;
• i pagamenti disposti entro il 31/12.

Il disallineamento dei dati
L'evidenza con cui la maggior parte degli enti si sta confrontando è un ammontare di debito scaduto superiore a quello effettivo risultante dal proprio sistema informativo. Il disallineamento, che molte volte assume proporzioni notevoli, può dipendere da:
a) mancata comunicazione dei dati dei pagamenti nel periodo antecedente l'avvio del Siope+, anche a seguito di errori non corretti o della mancata chiusura del debito per i versamenti dell'Iva split o delle ritenute;
b) mancato aggancio del pagamento disposto attraverso il Siope+ con la fattura;
c) mancata comunicazione delle scadenze di pagamento;
d) mancata comunicazione di periodi di sospensione del debito.
In sede di prima comunicazione gli enti hanno la possibilità di indicare uno stock di debito diverso da quello risultante nella Pcc. Questo, afferma l'Ifel, «consentira di chiarire l'effettivo stato del popolamento della PCC» e di conoscere il reale debito vantato dalle pubbliche amministrazioni verso i terzi. L'importo rappresenterà il valore soglia da abbattere ogni anno, a partire dal 2019, di almeno il 10%, per non incorrere nell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, a prescindere dal rispetto dei tempi medi di pagamento.
Se questo obbligo rappresenta già un motivo di preoccupazione, un altro aspetto non è certo da sottovalutare. Sostiene infatti l'Ifel come «A fronte di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali, questi ultimi dovranno procedere con l'aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento». Non dimentichiamo a questo proposito che il comma 868 della legge 145/2018 prevede che, a partire dal 2020, l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in misura pari al 5% scatta in caso di:
a) mancata pubblicazione dello stock dei debiti commerciali su amministrazione trasparente in base all'articolo 33 del Dlgs 33/2013;
b) mancata trasmissione alla Pcc dei debiti commerciali scaduti ( comma 867 della legge 145/2018);
c) mancata comunicazione dei pagamenti delle fatture alla Pcc.
È automatico quindi che la certificazione di un debito inferiore a quello presente in Pcc sancirà la mancata comunicazione dei pagamenti e farà scattare l'obbligo, per tutti gli enti, di sanare la situazione entro il 2019, per evitare tale penalizzazione. Per questo motivo il tavolo tecnico richiesto dall'Anci è quanto mai necessario, al fine di individuare soluzioni, anche informatiche, in grado di rendere meno gravose queste attività che, peraltro, vanno a inserirsi in un dedalo di numerosi adempimenti.

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