Fisco e contabilità

Indicatore di tempestività dei pagamenti, prove di calcolo sulla piattaforma

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

L'imminente scadenza (30 aprile) per la comunicazione alla Pcc dello stock dei debiti scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018 in base al comma 867 della legge 145/2018 e i nuovi obblighi in materia di tempestività dei pagamenti introdotti dalla legge di bilancio, riaccendono i riflettori sulle modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

L'indicatore di tempestività
Con il Dpcm 22 settembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013, sono state individuate le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. L'indicatore esprime la media ponderata di tutti i pagamenti effettuati nel periodo considerato (non vengono quindi incluse le fatture scadute e non pagate), in quanto viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Se negativo, l'indicatore evidenzia che l'amministrazione paga mediamente le fatture in anticipo rispetto alla scadenza, mentre se positivo evidenzia il ritardo medio nel pagamento delle fatture. Nel pubblicare gli indicatori con periodicità trimestrale e anche annuale su amministrazione trasparente, gli enti effettuano il calcolo sulla base delle date di ricezione, di scadenza e di pagamento risultanti dai propri sistemi informativi. Ovviamente l'indicatore non rappresenta un valore assoluto in quanto è parametrato come scostamento rispetto alla scadenza, il cui parametro non è noto.
Detto altrimenti: due enti con lo stesso indicatore di -5 giorni potrebbero registrare tempi medi di pagamento molto differenti, in quanto ad esempio il primo considera scadenze a 60 giorni (e quindi pagare mediamente in 55 giorni) e il secondo considera scadenze a 30 giorni (e quindi pagare mediamente in 25 giorni).

Gli indicatori elaborati dalla Pcc
Con la messa a regime - a partire dal 2019 - del Siope+ per tutti gli enti locali, che consente l'acquisizione automatica dei pagamenti delle fatture, la Pcc sarà in grado di elaborare in maniera attendibile un proprio indicatore di tempestività trimestrale e annuale a prescindere dalla comunicazione dei pagamenti effettuata dalle amministrazioni. I report sono visualizzabili da ogni amministrazione accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali di responsabile (Utilità > Elenco report). Ma come elabora la Pcc gli indicatori? Il calcolo rispecchia quello previsto dal Dpcm considerando il tempo che intercorre tra la data di pagamento e quella di scadenza, laddove:
a) per data di scadenza, si considera la data effettiva comunicata dall'amministrazione attraverso l'apposito modulo 003 ovvero attraverso il campo dedicato all'interno dell'Oil. In assenza della comunicazione, la Pcc considera come scadenza di pagamento i 30 giorni successivi alla data di ricezione della fattura da parte dello Sdi (termine legale previsto dall'articolo 4 del Dlgs 231/2002). Nel caso in cui una fattura presenti più date di scadenza, ogni pagamento è attribuito alla scadenza più remota fino a esaurimento dell'importo in scadenza. In nessun caso viene considerata la data di scadenza indicata dal creditore nella fattura, che assume quindi un mero valore indicativo (scadenza presunta). Non risulta quindi corretto il comportamento di alcuni enti che, in presenza di una data di scadenza riportata in fattura diversa da quella concordata, rifiutano il documento;
b) per data di pagamento si intende la data in cui il mandato è trasmesso al Siope+. Non vengono quindi considerati i tempi di valuta dell'istituto tesoriere che alla luce della direttiva europea PSD2 non possono comunque superare i due giorni lavorativi.
L'indicatore, unitamente al tempo medio di pagamento (che calcola il lasso temporale tra la data di ricezione della fattura e la data di pagamento), è pubblicato in chiaro a cadenza trimestrale sul sito del Mef, in attesa che venga attivata la nuova pagina web sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dai commi 869-871 della legge 145/2018.

Le divergenze tra i due calcoli
Il calcolo dell'indicatore disposto in autonomia dalla singola amministrazione con l'ausilio del software e quello effettuato dalla Pcc possono divergere per effetto di:
> giorni di protocollo: se l'amministrazione considera come data di ricezione quella di protocollazione della fattura, che può intervenire uno/due giorni dopo l'effettiva ricezione;
> giorni di firma del mandato: se l'amministrazione ritarda a trasmettere il mandato alla banca dopo averlo emesso;
> mancata comunicazione delle scadenze delle fatture alla Pcc;
> mancata comunicazione di periodi di sospensione dei pagamenti alla Pcc in relazione ai debiti in contenzioso o in contestazione.
Tenuto conto che dal 2019 gli indicatori di tempestività dei pagamenti «ufficiali» (anche ai fini dell'applicazione della legge 145/2018 e dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali) saranno quelli calcolati dalla Pcc, gli enti sono chiamati ad allineare le informazioni trasmesse alla Pcc alla reale situazione debitoria, al fine di evitare indebite penalizzazioni. Si rende necessario quindi che il servizio finanziario detti regole precise agli altri servizi affinchè gli stessi possano comunicare:
• contestazioni rispetto alle fatture già pervenute;
• clausole contrattuali che prevedano tempi di pagamento diversi rispetto alla scadenza dei 30 giorni introdotta dalla legge;
• correzioni da richiedere ai fornitori che possano incidere sulla liquidabilità delle fatture pervenute, seppur accettate.
Tutto ciò permetterà agli operatori della ragioneria di poter integrare o correggere i dati nella piattaforma e consentirà quindi la regolarità dei dati.

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