Fisco e contabilità

Alla sezione Autonomie la decisione sull’aggiornamento dei compensi per i revisori in carica

di Vincenzo Giannotti

L'articolo 241, comma 7, del testo unico degli enti locali individua nel momento della deliberazione di nomina il compenso dovuto ai revisori, per evitare che, in corso di rapporto, si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri a carico dell'ente locale. Ma l'adeguamento dei compensi, disposto con il Dm 21 dicembre 2018, risulta sensibilmente superiore a quello ormai fissato nel lontano 2005, tanto da portare una parte della giurisprudenza contabile e dello stesso ministero dell'Interno a «chiedere» un possibile adeguamento anche per i revisori in carica, contrapponendo da un lato il rapporto convenzionale e dall'altro il carattere eccezionale e straordinario della normativa. In questa situazione di incertezza normativa si è inserita la Corte dei conti pugliese (deliberazione n. 38/2019) che ha rimesso la decisione alla Sezione delle Autonomie, cogliendo anche l'occasione per chiedere di ampliare la possibilità di adeguamento dei compensi, non solo in occasione di una norma eccezionale ma anche in via ordinaria, fermo restando la sola competenza al consiglio comunale e i vincoli di bilancio.

La posizione della magistratura contabile
Al'indomani del decreto ministeriale di adeguamento dei compensi dei revisori dei conti, si è posto il problema di una possibile estensione economica anche ai revisori in carica. Le risposte dei magistrati contabili sono state diverse tanto da generare due diversi orientamenti. Il primo della Sezione emiliano-romagnola (deliberazione n. 5/2019) che ha ritenuto superabile lo sbarramento disposto dall'articolo 241, comma 7, del Tuel, con la possibilità, da parte del consiglio comunale, di estendere anche ai revisori in carica i maggiori compensi ma solo laddove, in sede di nomina, sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale.
Un secondo contrapposto orientamento è quello della Sezione ligure (deliberazione n. 20/2019) che ha, invece, consentito l'adeguamento anche ai collegi con mandato in corso, nei limiti di quanto necessario per assicurare il rispetto del principio dell'equo compenso e, quindi, entro un parametro di congruità e adeguatezza, da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta. La delibera ha precisato che l'adeguamento vada negato esclusivamente in caso di aggiornamento triennale previsto dalla normativa, mentre deve essere data la possibilità in presenza di ipotesi eccezionali, come quelle in cui l'adeguamento sia intervento a distanza di più di tredici anni.
Entrambe le posizioni, in ogni caso, escludono un carattere di doverosità od obbligo all'adeguamento dei compensi se non per scelta autonoma e discrezionale del consiglio dell'ente locale.

La terza via dei giudici contabili pugliesi
Secondo il collegio contabile pugliese, entrambe le deliberazioni muovono da un presupposto errato, ossia nella «tendenziale immutabilità della determinazione disposta all'atto della nomina», ovvero il suo essere insensibile rispetto a sopravvenienze normative che pongano fine a precedenti decurtazioni e/o rispetto ai previsti aggiornamenti ministeriali, salve le ipotesi eccezionali individuate dalle due sezioni regionali di controllo. In primo luogo, le disposizioni dell'articolo 241, comma 7, del Tuel hanno il solo valore di perimetrare l'ambito di esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti, non facendo venire meno la natura convenzionale del rapporto che si instaura tra il revisore e la Pa che conferisce l'incarico. In secondo luogo, le disposizioni della norma del testo unico, nel prevedere che la definizione del compenso che spetta al revisore sia fatta dall'ente locale con la stessa delibera di nomina, non sembra porre uno sbarramento alla possibilità di successive modifiche. In altri termini, ferma la competenza indiscussa del solo consiglio comunale, essa non si esaurisce nel solo momento genetico del rapporto ma ben potrà esprimersi durante il suo svolgimento.
Il contrasto tra le conclusioni cui sono pervenute le sezione regionali ha spinto i giudici pugliesi a chiedere alla Sezione delle Autonomie non solo la possibilità di adeguare i compensi in via eccezionale o straordinaria ma anche in via ordinaria, lasciando al consiglio comunale la piena facoltà, nell'ambito del rapporto convenzionale, di poter intervenire sui compensi dei revisori in carica anche in via ordinaria, ferma restando la necessità di un loro contemperamento con le risorse finanziarie disponibili.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 38/2019

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