Fisco e contabilità

Tasi anche sui fabbricati delle zone rurali

di Giuseppe Debenedetto

La Tasi si applica anche agli immobili ubicati in zona rurale a prescindere dall'effettiva fruizione dei servizi comunali indivisibili quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e del verde pubblico. Lo ha stabilito il Tar Napoli con la sentenza n. 1872/2019, respingendo il ricorso di un contribuente che aveva impugnato la delibera di determinazione delle aliquote Tasi 2014 nella parte in cui non escludeva gli immobili che ricadevano in zona rurale.

Identikit di un tributo
La pronuncia in questione riguarda un tributo, introdotto nel 2014 e ormai giunto al sesto anno consecutivo di applicazione, che costituisce sostanzialmente un «doppione» dell'Imu (stessa base imponibile, stesso sistema di calcolo e stesse modalità di versamento), a parte qualche lieve differenza tra le due imposte.
Peraltro dal 2016 è stata soppressa l'applicazione della Tasi sull'abitazione principale, che come è noto rappresentava l'unica ragione fondante della istituzione del nuovo tributo, per cui la sua applicazione non ha più ragione di esistere.
Evidenti esigenze di semplificazione impongono quindi l'unificazione della Tasi con l'Imu che il legislatore non è ancora riuscito ad attuare principalmente per problemi di ordine economico-finanziario, considerato che per conservare la maggiorazione dello 0,8 per mille (oggi in vigore nei Comuni di grandi dimensioni) occorrerebbe elevare l'aliquota massima dell'Imu all'11,4 per mille, finendo così per aumentare la pressione fiscale complessiva.

Il caso
Nel caso sottoposto all'esame del Tar Napoli, un contribuente ha contestato la decisione dell'ente di applicare la Tasi anche agli immobili ubicati nella zona rurale, che non beneficerebbe in alcun modo dei servizi indivisibili al cui finanziamento è preordinato il tributo. In particolare, non vi sarebbe illuminazione pubblica, né servizi di manutenzione stradale, né verde pubblico. Il tributo non avrebbe quindi alcuna giustificazione, data l'assenza di spese sostenute dal Comune per i servizi indivisibili.

La decisione
Il Tar Napoli ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi del contribuente secondo cui la mancata fruizione dei servizi erogati dal Comune e finanziati con la Tasi, con specifico riferimento all'illuminazione pubblica, alla manutenzione stradale e al verde pubblico, renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
In primo luogo tra i servizi indivisibili rientrano anche quelli socio-assistenziali, di protezione civile, servizi cimiteriali e di manutenzione del patrimonio artistico- culturale e degli edifici comunali. Nel caso specifico non vi è prova che il ricorrente non fruisca di questi servizi di cui l'amministrazione ha tenuto conto ai fini della determinazione del tributo, per cui la Tasi sarebbe in ogni caso dovuta in relazione alla porzione residua dei servizi erogati dal Comune e di cui il ricorrente fruisce in qualità di residente.
In secondo luogo il Tar non condivide il ragionamento del ricorrente secondo cui la mancata fruizione individuale dei servizi indivisibili resi dal Comune renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
In senso contrario depone il fatto che il tributo è destinato a finanziare i servizi indivisibili resi sul territorio comunale, quindi non misurabili singolarmente, in quanto non erogati a uno specifico utente bensì all'intera comunità. Il presupposto impositivo della Tasi è quindi riconducibile all'erogazione dei servizi in favore della generalità dei consociati e non a domanda individuale, con conseguente necessità di provvedere al relativo finanziamento a giustificazione dell'imposizione tributaria.

La sentenza del Tar Napoli n. 1872/2019

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