Fisco e contabilità

Rendiconto 2018, occhio ai dati in Bdap - Le linee guida della Corte dei conti

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Semplificazione nella richiesta di nuove informazioni ma forte richiamo alla verifica dei dati inseriti nel sistema Banca dati delle pubbliche amministrazioni. Sono questi i profili di maggiore interesse che scaturiscono dall'analisi delle linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti di Regioni e Province autonome sui consuntivi 2018, approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 7/2019.
Attraverso il nuovo schema di relazione, strutturato in dieci sezioni di quesiti e quadri contabili, i giudici contabili puntano sul controllo dei seguenti aspetti:
• le situazioni di criticità finanziaria, con riferimento all'analisi e alla composizione del disavanzo, tenendo conto delle diverse tipologie e modalità di copertura previste dalla legge;
• la ricognizione del grado di puntualità dei pagamenti e delle modalità di gestione di talune entrate proprie degli enti;
• l'analisi della situazione di cassa e la corretta determinazione del risultato di amministrazione, nella parte vincolata e accantonata;
• l'adeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità e la corretta costruzione del Fondo pluriennale vincolato, di parte corrente e di parte capitale;
• la verifica dei rapporti di debito e di credito reciproco con gli organismi partecipati, tenendo conto anche degli esiti della revisione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 del Dlgs 175/2016);
• la valutazione delle corrette modalità di classificazione e imputazione della spesa e della complessiva affidabilità delle scritture contabili degli enti.

I quadri contabili
Come lo scorso anno, lo schema di relazione-questionario privilegia la parte recante i «quesiti» rispetto a quella contenente i «quadri contabili». Ciò in quanto i traguardi raggiunti nel percorso dell'armonizzazione contabile consentono di utilizzare il flusso informativo presente nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap), gestita dal ministero dell'Economia e delle finanze, ma funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato. I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita Sezione VIII sono relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, ma attinenti a profili di particolare rilievo della gestione regionale. Questi quadri riguardano la gestione dei residui attivi e passivi, l' indebitamento, la sanità e il fondo di cassa. Non sono più richiesti invece i dati quantitativi del personale (in quanto reperibili tramite il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche - Sico) e i dati di natura contabile sugli organismi partecipati (in quanto reperibili tramite l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro).

Flussi Bdap
La Corte rammenta dunque l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella Bdap e nelle altre banche dati pubbliche, che non rappresentano meri adempimenti a fini statistici, ma costituiscono validi strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in quanto le informazioni presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, proseguono poi i giudici contabili, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti in Bdap con quelli prodotti dai software gestionali e oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.
La deliberazione si sofferma quindi minuziosamente sulle attività di verifica in capo ai revisori, che devono innanzi tutto verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema Bdap con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per ciò che concerne alcuni quadri (Quadro generale riassuntivo, Prospetto degli equilibri di bilancio, prospetto del risultato di amministrazione, e errori ed incongruenze segnalate dalla Bdap, ove non risolte). Per questo i magistrati ricordano ai revisori regionali che ove non già accreditati dovranno registrarsi presso il sistema Bdap. Analogo controllo dovranno esercitare, infine, sulla coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro.

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 7/2019

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