Fisco e contabilità

Incertezza normativa tra sanzioni tributarie e strumenti deflativi del contenzioso

di Claudia Merlo (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione in più occasioni ha dichiarato non dovute le sanzioni tributarie irrogate in situazioni di incertezza normativa oggettiva caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica applicabile al caso di specie.
Non sono rari i casi di sentenze che si contraddicono e di norme che necessitano altre norme per essere chiarite ragion per cui gli enti impositori si trovano di fronte a contribuenti che, invocando l'applicazione l'articolo 10 dello statuto del contribuente, chiedono la non applicazione delle sanzioni tributarie. In questi casi l'azione dell'ente impositore è vincolata all'indisponibilità della pretesa tributaria prevista dalle norme costituzionali e va modulata secondo gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario.

La stessa Corte di cassazione, infatti, attribuisce al giudice la valutazione dell'obiettiva incertezza della norma (sentenze Cassazione 24 giugno 2015 n. 13076, 11 maggio 2017 n. 11677, 9 febbraio 2018 n. 3194) «l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria».

A conclusioni analoghe arriva la Corte dei conti Lombardia (parere n. 140/2018) che indirizza l'azione dell'amministrazione verso «strumenti deflativi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di conciliare le esigenze sottese al principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti, quali quelle della certezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute o del buon andamento dell'attività amministrativa».

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, finalizzati alla determinazione concordata del tributo con conseguenze automatiche e premiali sulle sanzioni - per i quali la responsabilità del funzionario che la conclude è limitata ai fatti e alle omissioni compiute con dolo, e quindi con la deliberata volontà di pregiudicare l'ente (articolo 39, comma 10, del Dl 98/2011 e dell'articolo 29, comma 7, del Dl 78/2010) - sono:
• Accertamento con adesione nel quale le sanzioni si riducono al 1/3 del minimo edittale (articolo 50 della legge 449/1997)
• Mediazione tributaria nella quale le sanzioni sono ridotte nella misura del 35% del minimo (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992)
• Conciliazione giudiziale nella quale le sanzioni sono ridotte nella misura del 40% del minimo nel primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo nel secondo grado di giudizio (articolo 48-ter del Dlgs 546/1992).

(*) Docente Anutel

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