Fisco e contabilità

Inesistenza della notifica tramite agenzie private di recapito: la questione alle Sezioni unite

di Maria Suppa (*) - Rubrica a cura di Anutel

La questione sulla legittimità della notifica degli atti sostanziali (avvisi di accertamento e atti di riscossione) tramite agente postale privato, malgrado la recente sentenza delle Seziini untite della Corte di Cassazione n. 8416/2019 abbia affermato che, a decorrere dal 2011, la riserva in favore di Poste Italiane spa è stata limitata alla sola notifica degli atti giudiari e delle violazioni al codice della strada, non può affermarsi definitivamente risolta.

Le norme di riferimento
Il Dlgs 261/1999, in attuazione della direttiva n. 97/67/Ce, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina di liberalizzazione dei servizi postali (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).
Dopo le modifiche apportate dall'articolo 1 del Dlgs n. 58/2011, in attuazione della Direttiva 2008/6/Ce (che ha modificato la n. 97/67/Ce) l'articolo 4 del Dlgs 261/1999 prevedeva espressamente che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta peviste dall'articolo 201 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285».
L'esclusiva in capo a Poste Italiane spa, poi, è venuta meno con l'artcolo 1, comma 57, della legge 124/2017, che ha abrogato (a decorrere dal 10 settembre 2017) l'articolo 4 del Dlgs 261/1999.

La licenza
Sempre il comma 57 stabilisce che l'espletamento dei i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari Legge 890/1982 è subordinato al rilascio di una specifica licenza.
Con il Dm del 18 luglio 2018, il ministero dello Sviluppo economico ha adottato il disciplinare contenente i tempi, le procedure e i requisiti necessari per ottenere il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta. Il novellato articolo 18 del Dlgs 261/1999 (modificato dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 205/2017) attribuisce all'operatore postale la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Sugli effetti dell'abrogazione dell'articolo 4 del Dlgs 261/1999 per opera dell'articolo 1,comma 57, della legge 124/2001 è poi intervenuta la Cassazione escludendo qualsiasi efficacia retroattiva di tale abrogazione, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione. Per la Suprema corte, inoltre, dal combinato disposto di cui ai commi 57 e 58, Legge 124/2017, consegue che il rilascio della licenza è conditio sine qua non per il legittimo svolgimento dei servivi di notifica (ordinanze Cassazione del 3 aprile 2018 n.8089 e del 16 marzo 2018 n. 6515).

Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità
Sull'articolo 4 del Dlgs 261/1999 e sui limiti dell'esclusiva in capo a Poste Italiane spa dei servizi postali, negli anni c'è stata copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, la Corte di cassazione, con indirizzo pressoché uniforme, ha affermato che la riserva in favore del fornitore del servizio universale è stabilita dalla legge senza alcuna distinzione tra notificazioni di atti processuali e sostanziali a mezzo posta effettuate dall'ufficiale giudiziario in base alla Legge n. 890/1982 e notifiche a mezzo posta effettuate da soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario in base a diverse disposizioni di legge.
Per la Suprema Corte, quindi, la riserva in favore del fornitore del servizio postale universale delle raccomandate postali relative ad atti giudiziali e non giudiziali, spedite nell'ambito della procedura notificatoria in base alla legge n. 890/1982, nonché delle raccomandate postali spedite nell'ambito di procedure notificatorie previste da altre disposizioni di legge ed effettuate da altri soggetti, non è venuta meno a seguito delle modifiche apportate all'articolo 4 dal Dlgs 58/2011 (tra le tante, ordinanza Cassazione n. 21884/2018, n. 16628/2017, n. 26704 e 26705/2014).

Il problema dell'efficacia probatoria
Ulteriore e non trascurabile elemento problematico evidenziato dal giudice di legittimità atteneva al profilo probatorio, atteso che la spedizione mediante raccomandata affidata a un servizio di posta privata non assicurava l'effettività della funzione probatoria dell'invio raccomandato visto che l'incaricato di un servizio di posta privata non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale, a differenza dell'agente postale.
Da ciò conseguiva che, mentre l'attività svolta da quest'ultimo fosse assistita dall'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2700 codice civile fino a querela di falso, gli atti redatti dall'incaricato di un servizio di posta privata non godono di alcuna presunzione di veridicità.
In senso nettamente contrario alla giurisprudenza prevalente, come già evidenziato, si è recentemente espressa la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8416/2019 nella quale ha affermato che, a decorrere dal 2011, la riserva in favore di Poste Italiane spa è stata limitata alla sola notifica degli atti giudiari e delle violazioni al codice della strada, con esclusione, quindi, degli atti amministrativi tra i quali vi rientrano gli atti impositivi tributari, sicchè fin dal 2011 sarebbe stato possibile utilizzare le poste private per la notifica dei predetti atti.
La pronuncia, seppur autorevole, non è dirimente, poiché la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e non già a dirimere, in funzione nomofilattica, il contrasto esistente sul punto. Tant'è che con ordinanza del 19 aprile 2019 n.11016, la Suprema Corte, preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente, rilevato che trattasi di questione di interesse generale anche in considerazione dei numerosi contenziosi esistenti, molti dei quali avente a oggetto gli atti giudiziari e sostanziali tributari, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, la cui decisione, finalmente, sarà risolutiva della questione.
Nelle more, però, visto il persistere di un forte contrasto giuisprudenziale sulla questione, è opportuno avvalersi, per la notifica degli atti sostanziali e processuali tributari, di Agenzie private di recapito munite della specifica licenza acquisita in base alla legge 124/2017, ciò per evitare la contestazione del vizio di nullità/inesistenza della notifica dell'atto spedito con operatore privato privo della suddetta licenza.
In particolare, il vizio di notifica se fatto valere dal contribuente con l'impugnazine dell'atto consequenziale, può determinare la nullità dell'atto impugnato (pur se ritualmente notificato), oltrechè dell'atto presupposto(ordinanze Cassazione n. 2428 e 3259/2019).

(*) Avvocato tributarista patrocinante in Cassazione e davanti alle magistrature superiori e docente Anutel

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