Personale

Controlli anche sugli integrativi

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Ai revisori dei conti viene anche chiesto il controllo sulla spesa relativa alla contrattazione decentrata. L'organo di revisione contabile deve operare, attraverso una certificazione disciplinata dall'articolo 40-bis, comma 1, del Dlgs 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio. A questo fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, va inviata all'organo entro dieci giorni dalla firma. In caso di rilievi da parte dell'organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

L'articolo 67 del contratto 21 maggio 2018 prevede che, a decorrere dal 2018, il fondo risorse decentrate sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, relative all'anno 2017, come definitivamente certificate dai revisori.

Dall'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal decreto Crescita (articolo 33 del Dl 34/2019) il limite complessivo definito dall'articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017 dovrà essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

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