Fisco e contabilità

Alla Sezione Autonomie la decisione sulla retroattività dell'esclusione dai tetti degli incentivi tecnici

di Vincenzo Giannotti

Dopo la decisione della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 6/2018) che, grazie all'intervento della legge di bilancio 2018, ha finalmente considerato esclusi gli incentivi tecnici dai limiti dei tetti di crescita del salario accessorio (articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017), la Sezione regionale delle Marche (deliberazione n. 30/2019) ha rimesso una nuova questione di massima. Il problema, in questo caso, riguarda il contrasto tra i pareri fino a oggi resi da alcune sezione regionali, sulla retroattività dell'esclusione dai tetti degli incentivi tecnici. Una parte della giurisprudenza contabile ha valorizzato la portata innovativa e non interpretativa della disposizione legislativa introdotta solo a partire dal 1° gennaio 2018, mentre per altra giurisprudenza contabile l'effetto innovativo della disposizione legislativa non può non ripercuotersi anche sugli stanziamenti di bilancio, già effettuati per la realizzazione dell'opera pubblica (inclusi gli incentivi tecnici), i quali essendo già stanziati sui relativi capitoli dell'appalto non possono non avere conseguenze anche sulla cessazione dai limiti del tetto retributivo dei trattamenti accessori.

Il contrasto tra le sezione regionali
La legge di bilancio 2018, inserendo il comma 5-bis all'articolo 113 del Dlgs 50/2016 sugli incentivi tecnici, ha fatto mutare il precedente orientamento della Sezione delle Autonomie tanto da spingerla a considerare gli incentivi tecnici fuori dai limiti del salario accessorio. Sugli incentivi tecnici maturati dal Dlgs 50/2016 alla data delle nuove disposizioni legislative (1° gennaio 2018) si sono formati due diversi orientamenti delle sezione regionali.
Un parte della giurisprudenza contabile (Sezione Lombardia deliberazione n. 258/2018), adeguandosi alla decisione della Sezione delle Autonomie, ha valorizzato la portata innovativa e non interpretativa delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, per cui la norma non può che avere effetto solo dalla data della sua entrata in vigore dove gli incentivi sono stati considerati all'interno dei tetti del salario accessorio. A supporto dell'inclusione degli incentivi nei limiti del fondo per le attività espletate prima del 1° gennaio 2018 (data di validità della legge di bilancio 2018), militerebbero le disposizioni del Dlgs 50/2016 che all'articolo 216 ha inserito una norma transitoria secondo la quale, le disposizioni del codice dei contratti si applicherebbero solo ai bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, qualora non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte. Queste disposizioni sarebbero compatibili con le precedenti decisioni della Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 7 e n. 24 del 2017) che ha ritenuto gli incentivi tecnici inclusi nei limiti dei tetti del salario accessorio.
Altra parte della giurisprudenza contabile (Sezione Veneto deliberazioni nn. 265 e 429 del 2018) ha, invece, sfruttato le ultime indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 6/2018) secondo cui «l'avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale». In questo caso, sono tutti gli stanziamenti di bilancio già contabilizzati e impegnati che hanno subito l'adeguamento alla nuove disposizioni normative, inclusi gli incentivi tecnici, con la conseguenza che quest'ultimi cessano di concorrere al tetto retributivo dei trattamenti accessori.

Conclusioni
Spetterà ora alla Sezione delle Autonomie chiarire, in via definitiva, se gli incentivi maturati, nel periodo temporale che decorre dall'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del comma 5-bis (1° gennaio 2018), vadano o meno inclusi nel tetto dei trattamenti accessori. Va da ultimo rilevato, come nessun passaggio sia stato effettuato dalla Sezione marchigiana in merito alla deliberazione n. 264/2018 della Sezione del Veneto, la quale aveva, invece, condizionato l'erogazione degli incentivi alla data di approvazione del regolamento (si veda il Qquotidiano degli enti locali e della Pa del 1° agosto 2018).

La delibera della Corte dei conti Marche n. 30/2019

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