Fisco e contabilità

Missioni e indennità chilometriche, per gli enti virtuosi deroghe ai limiti di spesa

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 30/2019, la Sezione di controllo per la Regione Sardegna ha preso posizione in materia di limiti di spesa per missioni ed indennità chilometriche.
Prima di esaminare il merito della questione, il Collegio ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricco di importanti novità relative alla possibilità per i Comuni di derogare alcuni limiti di spesa previsti da norme espressione di principi fondamentali di coordinamento finanziario, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.
In particolare, il quadro normativo è disciplinato, grazie anche all'interpretazione giurisprudenziale contabile e costituzionale, dall'art. 6, Dl 78/2010, che detta limiti di spesa, chiarisce la natura di detti limiti e norma la possibilità di effettuare compensazioni tra gli stessi.
La Corte ha evidenziato la tendenza, emersa nella più recente legislazione, di consentire una deroga ai vincoli in spesa in esame in presenza di particolari condizioni di virtuosità dell'Ente o, quanto meno, di “normalità finanziaria” dello stesso, finalizzate a premiare i Comuni, incentivando prassi virtuose nella gestione del proprio bilancio.
Assume rilevanza in proposito, ad esempio, la norma per la quale, a decorrere dall'esercizio 2018, le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni, e alle loro forme associative, che abbiano approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato, nell'anno precedente, il saldo tra entrate finali e spese finali, di cui all'articolo 9, Legge 243/2012.
Inoltre, con specifico riferimento alla spesa per missioni e indennità chilometrica, l'articolo 1, comma 905, Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) prevede che, a decorrere dall'esercizio 2019, per i comuni, e alle loro forme associative, che approvino il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazioni una serie di disposizione limitative e vincolistiche.
In presenza della concorrenza della legislazione regionale, come nel caso oggetto del parere alla Corte, bisogna chiarire come i limiti di spesa previsti dal Dl 78/2010 siano espressione di principi di coordinamento di finanza pubblica e, come tali, non siano derogabili da una norma di rango regionale, alla quale è rimesso un ruolo di adattamento dell'ordinamento regionale, rispetto al quale le norme vincolistiche costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Per cui occorrerà, sempre, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di rango regionale, alla luce dei principi contabili introdotti dalla normativa statale.
Ha osservato la Sezione che eventuali trasferimenti finanziari regionali ai Comuni possono consentire a questi di derogare al limite di spesa in esame, quando le risorse del bilancio regionale trasferite all'Ente locale provengano da contributi privati o risorse comunitarie inerenti la spesa (comunale) che si intende effettuare, ossia quando si tratti di risorse aggiuntive che non rilevano nei saldi di bilancio degli Enti inclusi nel conto economico consolidato. Per ogni altro trasferimento dal bilancio regionale a quello comunale, indipendentemente dal vincolo di destinazione della spesa trasferita, si deve tenere conto del limite di spesa di cui all'art. 6 del Dl 78/2010 e della sua applicabilità sia alla Regione che al Comune.
Su questa base, con il trasferimento di risorse dalla Regione al Comune, quest'ultimo può superare il limite di spesa a condizione che la Regione consegua un corrispondente risparmio, con riferimento allo stesso limite di spesa e nel medesimo esercizio, realizzando in tal modo una compensazione “verticale” tra limiti di spesa, idonea a consentire, complessivamente, il rispetto, a livello aggregato, dei vincoli di finanza pubblica previsti dal Decreto-Legge n. 78/2010.
Detta operazione compensativa dà seguito all'analogo principio compensativo enunciato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139/2012 – e, successivamente, ribadito dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/2013/QMIG –, relativo ai casi in cui la compensazione avviene su un piano “orizzontale”, ossia tra più spese (tra quelle soggette a limitazione) di un medesimo Comune. Il menzionato principio compensativo, basato sulla concezione dello Stato inteso come il complesso degli Enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, unitamente all'esigenza di garantire un unico saldo aggregato di finanza pubblica, da comparare in ambito europeo e per il quale è strumentale il conto economico consolidato, hanno indotto la Sezione a configurare la possibilità di una compensazione anche verticale (Regione – Comune) e di interpretare, in tale prospettiva, la normativa regionale. Pertanto, i comuni potranno derogare al limite di spesa di cui all'art. 6, comma 12, Dl 78/2010, con risorse trasferite dalla Regione, solo se quest'ultima dimostri di realizzare un corrispondente risparmio rispetto al tetto di spesa di sua pertinenza, per il medesimo esercizio. Si realizza, in tal modo, una sorta di cessione verticale di spazi finanziari dalla Regione al Comune, nel rispetto del limite complessivo di finanza pubblica, considerato come aggregato Regione-Comune. Di una tale ed eventuale operazione i comuni dovranno fornire adeguato riscontro nei propri documenti contabili, in conformità al principio contabile della trasparenza, anche al fine di consentire le dovute attività di controllo da parte dei soggetti preposti. Va, altresì, ricordato che una ipotesi di deroga ai limiti di spesa in esame è prevista dall'art. 1, comma 905, Legge n. 145/2018.
Con specifico riguardo alle procedure da utilizzare, la Sezione ritiene che sussista l'esigenza di esplicitare, in apposita tabella da includere nel documento unico di programmazione (Dup), le tipologie di spesa che saranno finanziate con le risorse rinvenienti da trasferimenti regionali. Nel caso in cui si dovesse fare ricorso alla deroga in esame, sarà anche necessario dare dimostrazione della relativa compensazione da operare sul corrispondente limite di spesa relativo alla Regione, che cede propria capacità di spesa.
Appare, pertanto, necessario che la Regione adotti un'apposita disciplina al riguardo.

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