Fisco e contabilità

Gestione online del gioco lecito, il concessionario è agente contabile

di Katia Sirizzotti

Una società concessionaria della rete per la gestione telematica del gioco lecito è stata sanzionata per non avere reso il conto giudiziale nei termini di legge.
Questa assume di non essere tenuta all’adempimento, non essendo lo stesso previsto da alcuna norma di legge né contrattuale e non sussistendo in capo alla predetta alcun obbligo tipico dell’agente contabile.
La Corte dei Conti, al contrario, confermando il suo orientamento univoco (Corte dei Conti, Sezioni riunite, 31/10/2012) ha ritenuto che il concessionario in parola rivesta la qualifica di agente per la riscossione e, in quanto tale, è sottoposto al controllo giudiziale dei conti.

Il fatto
La società ricorre, dunque, per la cassazione della sentenza resa dalla Corte dei Conti.
La questione è stata posta al vaglio delle Sezioni Unite le quale, con la sentenza n. 14697 del 29 maggio 2019,  hanno confermato la sentenza impugnata, evidenziando come, nel caso di specie, la qualifica di agente contabile discenda dal fatto che la gestione della rete è fatta “in funzione dell'interesse pubblico perseguito, cosicché il concessionario è organo indiretto dell'Amministrazione medesima” (Cass., S.U. n. 13330/2010 e 14891/2010 secondo le quali condizioni sufficienti per la qualificazione di agente contabile, sono il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e del denaro o bene oggetto della gestione, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta).
La liceità della gestione del gioco d’azzardo discende da un atto dell’autorità statuale concedente e le restrizioni che ne caratterizzano la disciplina sono giustificate dalla finalità di contrastare la ludopatia e l’attività criminale legata al gioco d'azzardo illecito.
E’ dovuto, dunque, il rendiconto nei termini di legge da parte del soggetto concessionario della rete per la gestione telematica del gioco lecito.

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