Fisco e contabilità

Valore contabile complessivo per gli immobili di categoria D

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Due recenti pronunce della Corte di cassazione si sono occupate del trattamento degli impianti di produzione di energia elettrica ai fini Ici, nel momento del passaggio dal valore contabile a quello catastale, ribadendo la natura retroattiva della rendita catastale ed evidenziando il valore contabile assumibile per l'applicazione del tributo.

Criterio contabile e criterio catastale
Nella prima sentenza, la n. 13779/2019, la Corte di cassazione ha esaminato il caso di un parco eolico, composto da diversi impianti eolici, oggetto di accertamento da parte di un Comune, ribadendo che il momento di passaggio tra il criterio del valore contabile e quello reddituale della rendita catastale deve individuarsi nella data di presentazione della richiesta di accatastamento.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992 (norma valida anche nell'Imu ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Dl 201/2011), nel caso di fabbricati non iscritti in catasto, appartenenti alla categoria catastale D, interamente appartenenti a un'impresa e distintamente contabilizzati, la base imponibile dell'imposta deve essere determinata considerando il valore contabile. Questo criterio vale fino all'anno successivo a quello in cui il fabbricato è iscritto in catasto con attribuzione di rendita.

Il passaggio dal criterio contabile a quello catastale
Come già da tempo chiarito dalla Corte di cassazione (Sezioni unite, n. 3160/2011), il criterio contabile è definitivo solo fino alla data della richiesta di attribuzione della rendita catastale. Da quel momento, infatti, il contribuente diventa titolare di una situazione giuridica nuova, con conseguente provvisorietà del criterio contabile e, quindi, rideterminazione dell'imposta (in più o in meno) all'esito dell'attribuzione della rendita (notifica).
In sostanza, la rendita catastale attribuita e notificata (rammentando che le rendite catastali non hanno efficacia prima della loro notificazione) ha una parziale efficacia retroattiva che comunque non può andare oltre la data di richiesta della rendita.
Ne deriva che nell'anno in cui è avvenuta la richiesta di attribuzione della rendita, il criterio contabile è definitivo nel periodo che va dall'inizio dell'anno alla data della richiesta anzidetta.
Il principio è stato ribadito anche dalla sentenza n. 13790/2019, riguardante invece un impianto fotovoltaico.

La modalità di determinazione del valore contabile
Ancora più interessanti sono invece le conclusioni della sentenza n. 13779/2019 con riferimento alla modalità di determinazione del valore contabile. Il valore contabile deve considerare il costo di acquisto o di costruzione del fabbricato, compreso il costo del terreno, tutti i costi capitalizzati, quali a esempio gli interessi passivi, le eventuali rivalutazioni monetarie/economiche e i disavanzi di fusione, risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il tutto al lordo delle quote di ammortamento.
Seppure ciascun impianto di aerogenerazione, a sua volta costituente il parco eolico, sia composto da diversi beni ed elementi, ciascuno con diversa natura e funzione (immobiliare in senso stretto o per infissione al suolo, di produzione energetica, di sostegno e supporto, eccetera), la circostanza che ogni impianto sia distintamente accatastabile, non esclude che sia utilizzabile, nella vigenza del criterio del valore contabile, il valore di libro complessivo di tutti gli impianti unitamente contabilizzati.
L'importante è che il complesso dei beni oggetto di imposizione risulti comunque univocamente descritto e distintamente contabilizzato rispetto ad altri cespiti di proprietà sociale accatastabili in categoria D.
Il riferimento al valore contabile complessivo, inclusivo sia della parte immobiliare che di quella impiantistica, è corretto qualora la valorizzazione del parco eolico appaia univoca e certamente riferibile al parco oggetto di imposizione. Peraltro, la Corte ha già avuto modo di ribadire che il requisito della distinta contabilizzazione si riscontra quando il valore contabile di ciascun fabbricato, tra le varie unità del medesimo gruppo catastale eventualmente presenti, sia separato e differenziato da quello di qualsiasi altro.
La Corte torna inoltre a ribadire che, nella quantificazione della rendita catastale, almeno fino al 2015, occorre tenere conto anche degli elementi impiantistici non infissi (come a esempio le pale eoliche). Circostanza, come è noto, profondamente modificata dal 2016, allorquando la legge 208/2015 ha stabilito l'esclusione dalla determinazione della rendita dei fabbricati di categoria catastale D delle componenti impiantistiche di varia natura funzionali al processo produttivo (vedasi in proposito la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/e/2016).
La conclusione evidenziata dalla Corte fino al 2015 pare potersi estendere anche alla determinazione del valore contabile, che dovrà tenere conto anche del valore delle componenti impiantistiche necessarie per il corretto funzionamento del fabbricato, contabilizzate unitamente al fabbricato nelle scritture contabili.
Vale comunque la pena di ricordare che l'eventuale rideterminazione della rendita, operata dai contribuenti in base alla legge 208/2015, ha efficacia solo dal 1° gennaio 2016, qualora la stessa sia stata proposta entro il 15 giugno 2016, mentre ha efficacia secondo le regole ordinarie (dal 1° gennaio dell'anno successivo) se proposta dopo questa data.

(*) Vice presidente Anutel e docente Anutel

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