Fisco e contabilità

Aziende speciali, incentivi ed espropri: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCARICHI CDA DELLE AZIENDE SPECIALI E COMPENSI
Il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, previsto dall'articolo 6 del Dl 78/2010 si applica nei confronti delle aziende speciali (articolo 114 Dlgs 267/2000), che abbiano ricevuto «contributi a carico delle finanze pubbliche». Quest'ultima nozione, tuttavia, non comprende né il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Inoltre, nell'ipotesi, che sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali (non beneficiarie di contributi a carico delle finanze pubbliche), trova applicazione la decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 554, legge 147/2013, nella misura del 30% dei compensi, nell'ipotesi che sussista la titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 9/2019

INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
Per gli appalti di affidamento dei servizi finanziati dalla spesa corrente, quali a esempio i servizi socio-assistenziali, previa nomina del direttore dell'esecuzione e inserimento nel relativo programma biennale previsto dall'articolo 21 del Dlgs 50/2016, possano essere previsti e corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche. Opinando diversamente, si introdurrebbe in materia una distinzione fra le diverse tipologie di appalto pubblico che non trova fondamento nel dato normativo e, anzi, contrasta con la considerazione unitaria delle tre fattispecie contrattuali che connota l'articolo 113. Quest'ultimo, infatti, stabilisce che l'incentivo è erogabile in tutte e tre le tipologie di contratti pubblici di appalto (lavori, servizi e forniture), purché ricorrano le condizioni di legge, tra cui in primo luogo lo svolgimento di una gara. Per le ipotesi di appalti di servizi e forniture, in più, una specifica condizione è posta dall'ultimo inciso del comma 2 dell'articolo 113, che limita gli emolumenti incentivanti al «caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 52/2019

ESPROPRI E PEEP
In sede di recupero dei maggiori oneri di esproprio da parte degli assegnatari in diritto di superficie, il ristoro non può essere limitato al 60 percento della somma dovuta in base al riparto effettuato dal Comune, in coerenza con la percentuale prevista dall'articolo 35, comma 12, della legge 865/1971 ma deve avere a oggetto l'intera somma determinata in sede di riparto in relazione alla superficie assegnata. Il principio cardine dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree da parte del soggetto espropriante, infatti, impone al Comune il recupero integrale dei maggiori oneri di esproprio anche nei confronti degli assegnatari in diritto di superficie.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 46/2019

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