Fisco e contabilità

La Cassazione conferma la natura di corrispettivo della Tia2, legittima l'Iva sulle bollette

di Federico Gavioli

La Tia2 non è assimilabile alla Tia1 e, di conseguenza, non segue le stesse regole riguardo all'assoggettamento a Iva; la Corte di cassazione , con la sentenza n. 15706, depositata ieri, ha ribadito la natura di corrispettivo, e non di tributo, della Tia2 e la conseguente sua assoggettabilità a Iva, accogliendo il ricorso del gestore per conto del Comune di Venezia che si era opposto alla restituzione delle somme corrisposte.

Il contenzioso
Una contribuente aveva chiesto e ottenuto dal giudice di pace, nei confronti del gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, un decreto ingiuntivo per la restituzione dell'Iva indicata come corrisposta indebitamente sulla tariffa di igiene ambientale sulla Tia1 (Decreto Ronchi ) e sulla Tia2 (Codice dell'ambiente) da considerare non corrispettivi di servizi ma tributi e come tali non assoggettabili all'imposta indiretta.
Il Tribunale, pronunciandosi sul ricorso del gestore del servizio , ha rigettato la richiesta ritenendo ammissibile l'assimilabilità della Tia1 con la Tia2, la prima pacificamente considerata tributo, la seconda da qualificare tale, nonostante l'indicazione legislativa contraria. Contro la sentenza sfavorevole, il gestore del servizio è ricorso in Cassazione.

L'analisi della Cassazione
I giudici di legittimità ritengono di dare seguito a un precedente orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 16332/2018 sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 22 giugno 2018)) secondo cui «la tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010 ... ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972». Per i giudici di legittimità la disciplina della Tia2, delineata nell'articolo 238 del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006), differenziandosi significativamente dal regime della Tia1, da una lato individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, unendo dunque il debito all'effettiva fruizione del servizio, nonché commisurando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma, in modo netto e innovativo insieme, la natura di "corrispettivo" della tariffa.
Per la Corte di cassazione, la natura privatistica della Tia2 è diversa rispetto alla precedente Tia1, già desumibile dal tenore della norma istitutiva; la conclusione è stata poi definitivamente confermata dall'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010 che ha previsto che «le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria»; per i giudici di legittimità, in sostanza, a fronte del chiaro disposto della norma, è evidente che, a seguito della sua emanazione, non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della Tia2 e sulla conseguente sua assoggettabilità a Iva.

La sentenza della Corte di cassazione n. 15706/2019

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