Fisco e contabilità

Ma sui consuntivi 2018 la Corte dei conti chiede una doppia verifica - Ecco le linee guida ai revisori

di Vincenzo Giannotti

La sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha pubblicato (deliberazione 12/2019) le Linee guida e il questionario per la relazione dei revisori dei conti sul rendiconto 2018 degli enti locali. Tra le varie indicazioni sicuramente la più incisiva riguarda lo stralcio delle cartelle fino a mille euro dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Stralcio appena rinviato peraltro al 2019 da un emendamento al decreto crescita approvato alla Camera. Ma i rendiconti 2018 sono già chiusi, per cui il tema rimane di stretta attualità operativa. Oltre a stigmatizzare la presenza nei conti di questi residui così risalenti nel tempo, la Corte prevede sul punto due verifiche da parte dei revisori.

Il nodo Tari
La prima è indirizzata alla corrispondenza tra quote annullate dall'agente della riscossione e quelle iscritte in bilancio, per poter correttamente beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto semplificazioni (ripartizione in cinque anni del disavanzo ottenuto al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità). La seconda verifica andrà fatta con riferimento alla cancellazione dei residui della Tari (o imposte equivalenti nel 2000-2010) e del corrispondente impatto che la cancellazione può avere nel piano finanziario, considerato che tutti i crediti dichiarati inesigibili fanno parte del costo del servizio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 aprile) 

Fondo pluriennale sotto controllo
La Corte indica diverse criticità che dovranno essere oggetto di attenzione da parte dei revisori. Evidenzia che il calcolo corretto del Fondo pluriennale vincolato passa da una puntuale verifica sia della coerenza della sua consistenza rispetto agli sviluppi della realizzazione delle spese coperte, sia operando a posteriori una verifica del legittimo ricorso alla costituzione del fondo sulla base della sola prenotazione degli impegni quando ciò sia consentito. Anzi, in considerazione delle modifiche del decimo correttivo del 1° marzo 2019, i revisori dovranno verificare in primo luogo il corretto accertamento dell'entrata, destinata a dare copertura alle spese esigibili negli esercizi successivi a quello di riferimento, oltre a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dal principio contabile per il mantenimento del fondo pluriennale, dal momento che le sue somme non confluiscono nel risultato di amministrazione.

Fondo crediti e avanzo di amministrazione
Anche il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un dato importante, per una corretta applicazione dell’avanzo di amministrazione in corso d’esercizio. Va ricordato che il 2018 è stato l'ultimo anno in cui gli enti hanno avuto la possibilità di utilizzare il calcolo semplificato, ferma restando la certificazione che gli enti che hanno utilizzato questo metodo porti a un valore congruo tra residui smaltiti e residui di nuova formazione. Altra particolarità, precisa ancora la sezione Autonomie, riguarda l'impatto della sentenza della Consulta secondo la quale «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza», ma con rigorosa verifica, in sede di rendiconto, del corretto ammontare degli avanzi di amministrazione calcolati dall'ente locale.

Le linee guida della Corte dei conti ai revisori sui consuntivi 2018

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