Fisco e contabilità

Verifica degli equilibri al via con gli indirizzi del ragioniere

di Patrizia Ruffini

Con la nota del responsabile finanziario parte la verifica degli equilibri del bilancio 2019-21, in scadenza il 31 luglio. Con la periodicità fissata nel regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, il consiglio dà atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio (articolo 193, comma 2, del Tuel). Il consiglio deve adottare anche le misure necessarie a ripristinare il pareggio se i dati della gestione finanziaria fanno prevedere un disavanzo in competenza, cassa o residui. In questa sede occorre riconoscere e finanziare i debiti fuori bilancio. Occorre anche verificare la gestione residui e, in caso di gravi squilibri, adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. La lente va poi posta sulla compatibilità del programma dei pagamenti con le disponibilità di cassa. Entro fine luglio il consiglio delibera anche l'assestamento, con cui si verificano tutte le voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva e cassa.

Linee di indirizzo
Nella verifica degli equilibri la Corte dei conti richiede al responsabile del servizio finanziario di adottare linee di indirizzo per tutti i responsabili dei servizi. L'articolo 147-quinquies del Tuel stabilisce infatti che il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi.

Controlli sulle partecipate
Il controllo sugli equilibri finanziari va esteso anche agli organismi partecipati, per tener conto dei loro effetti sul bilancio finanziario dell'ente. Se la verifica degli equilibri generali dà esito negativo, il consiglio deve utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle da assunzione di prestiti o con vincolo di destinazione, i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Se non si può provvedere in questo modo, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, l'ente può infine modificare le tariffe e le aliquote dei tributi.
Sulla delibera di salvaguardia degli equilibri va acquisito il parere dei revisori, anche nell'ipotesi di bilancio in equilibrio. La mancata adozione della delibera di verifica degli equilibri è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

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